Civile

Vincolatività delle Istruzioni di Banca d'Italia: valutazione autonoma degli interessi ed oneri gravanti sul consumatore

Nota a Tribunale Palermo, Sentenza 2 settembre 2021, n. 3405

di Francesco Namio

Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cliente muoveva una serie di contestazioni nei confronti della banca creditrice, eccependo, in particolare, l'usurarietà degli interessi pattuiti nonché la nullità parziale di tre contratti di finanziamento per violazione dell'art. 125 bis comma 6° TUB, in quanto il costo inerente alla polizza assicurativa sul credito non sarebbe stata correttamente inclusa nel TAEG pubblicizzato.

1) In merito all'eccepita usurarietà degli interessi pattuiti

a) Prima di escludere il carattere usurario degli interessi convenuti, il Tribunale di Palermo procedea un inquadramento generale dei termini della questione, partendo dall'esame dell'ipotesi di c.d. "usura genetica", sanzionata sul piano penale dall'art. 644 c.p. e su quello civile dall'art. 1815 comma 2° c.c., ai fini della quale occorre avere riguardo al momento della pattuizione (art. 1 D.L. 29.12.2000 conv. nella Legge 28.2.2001 n°24).

Il tribunale siciliano, in particolare, evidenzia che il meccanismo delineato dalla Legge n°108/1996 impone - ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente dell'individuazione del tasso soglia di riferimento - di adottare i criteri utilizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la Banca d'Italia) a classificare le operazioni (con apposito D.M.) per categorie omogenee "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata dei rischi e delle garanzie".

Ciò in ossequio dell'art. 2 della Legge n°108/1996, che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata dall'art. 644 comma 3° c.p., demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la Banca d'Italia) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.

La decisione in esame conclude, sul punto, evidenziando che i criteri adottati dal M.E.F. sono dunque vincolanti ai fini dell'individuazione dei tassi soglia relativi a ciascuna operazione secondo il meccanismo delineato dagli artt. 644 comma 3° c.p. e 2 della Legge n°108/1996 (né il giudice può sindacare in alcun modo l'operato delle predette autorità laddove, nonostante l'esplicito tenore delle norme sopra richiamate, non considerano ai fini della rilevazione l'incidenza degli interessi di mora).

b) Così delineato il quadro normativo, il Tribunale di Palermo prosegue la disamina della fattispecie sottoposta alla sua attenzione, evidenziando, in aderenza anche a un oramai costante orientamento di legittimità, che un contratto di finanziamento prevede due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio; da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di quest'ultimo, da sanzionare nei termini di cui appresso si dirà, non pregiudica la validità e l'efficacia del primo.

Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma 2° c.c., che non sono dovuti solo gli interessi moratori.
In quest'ultimo caso, quindi, la nullità parziale comminata dall'art. 1815 comma 2° c.c., con conseguente trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà dunque solo al complesso delle disposizioni convenzionali predisposto dalle parti per l'eventualità della mora.

Dalle considerazioni sopra svolte discende, dunque, che la verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi compensativi, quanto con riferimento agli interessi di mora, ma eseguita in modo autonomo rispetto a ciascuna delle due tipologie di interessi (senza quindi sommarli tra loro), e inoltre che, in entrambi i casi, ai fini della suddetta verifica, occorre considerare nel rispetto del dettato dell'art. 644 comma 4° c.p., non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate, che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro, con esclusione limitata ad imposte e tasse.

c) Alla luce delle considerazioni che precedono e in aderenza a quanto accertato dal nominato CTU, il Tribunale di Palermo rigettava le eccezioni di nullità formulate dall'opponente ex art. 1815 comma 2° c.c. in quanti infondate.

2) In merito all'eccepita nullità parziale del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 125 bis comma 6° TUB

a) Con riferimento alla seconda doglianza di parte opponente, il Tribunale di Palermo rilevava che, nel caso di specie difettavano, con riferimento a tutti i rapporti di finanziamento oggetto del giudizio, i presupposti sostanziali per la rilevabilità d'ufficio della nullità prevista dall'art. 125 bis comma 6° TUB - secondo cui sono nulle le clausole contrattuali relativi a costi che, in violazione dell'art. 121 comma 1° lett. e) dello stesso TUB, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG - e conseguentemente non ricorrevano i presupposti per la rideterminazione del TAEG ai sensi del settimo comma del medesimo articolo.

b) In primo luogo, per quel che concerne due dei tre contratti di finanziamento (stipulati entrambi nel 2007), il giudice siciliano - in accoglimento delle difese dell'Istituto di credito e discostandosi questa volta dalle conclusioni cui era giunto il CTU - osservava che l'attuale disciplina normativa sul "Credito ai consumatori" di cui al combinato degli artt. 125 bis e 121 TUB non poteva trovare applicazione nei confronti dei suddetti contratti di finanziamento, considerato che essa era stata per la prima volta introdotta nel Testo Unico Bancario dal D.lgs. 13.8.2010 n°141, entrato in vigore successivamente alla stipula dei due medesimi contratti.

La normativa sul "Credito al consumo" dettata dal TUB antecedentemente all'emanazione del D.lgs. n°141/2010, infatti, non prevedeva la nullità delle clausole contrattuali relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG. Infatti, l'art. 124 TUB nel testo vigente all'epoca della conclusione dei già menzionati contratti, non facendo riferimento alcuno all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG, al quinto comma ricollegava l'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio, perché indicato in termini indeterminati o indeterminabili).

c) Infine, il Tribunale di Palermo escludeva l'applicabilità dell'art. 125 bis comma 6° TUB anche nei confronti del terzo contratto, concluso nel 2013.
Questa volta però la decisione non si fondava su questioni di diritto intertemporale bensì sulla verifica del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul cliente consumatore.

La decisione in commento sottolineava, nello specifico, che l'opponente non aveva allegato, prima ancora che provato, che la conclusione del contratto di assicurazione sul credito fosse condizione necessaria per ottenere il finanziamento in questione, o per ottenerlo alle condizioni in esso stabilite.

Peraltro, il tribunale siciliano puntualizzava che, in senso contrario all'inclusione dei costi assicurativi nel TAEG, deponeva la circostanza che, nel testo del contratto di finanziamento in esame e, in particolare, all'interno del riquadro dal titolo "per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere", risulta barrata la casella sul "no" con riferimento alla stipula sia di "un'assicurazione che garantisca il credito", sia di "un altro contratto per servizio accessorio".

Alla luce di tutte le considerazioni succintamente sopra esposte, l'opposizione del cliente consumatore veniva integralmente rigettata.

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