Penale

L’efficacia delle condotte riparatorie non può essere estesa anche ai correi

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 20210 della Seconda sezione penale

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di Giovanni Negri

La causa di estinzione del reato, introdotta nel 2017 nel Codice penale, per chi ha riparato interamente il danno cagionato dal reato e ne ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva e, pertanto, non può essere estesa ai correi. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 20210 della Seconda sezione penale.

La pronuncia ricorda che, anche se nella norma (articolo 162 ter del Codice) che ha introdotto la nuova causa estintiva , con perimetro applicativo coincidente con i reati che incidono esclusivamente su interessi privati, non mancano evidenti intenzioni di deflazione dei procedimenti penali, tuttavia, in assenza di esplicite disposizioni contrarie, deve essere valorizzata la finalità dell’istituto nel favorire innanzitutto il risarcimento del danno.

«Non può dunque essere ragionevolmente posta in discussione la natura schiettamente soggettiva della causa estintiva di cui all’articolo 162 ter del Codice penale», che opera a vantaggio di chi intende sottrarsi rapidamente al circuito penale, riparando le conseguenze delle proprie azioni o omissioni e rendendo evidente sintomi di ravvedimento e di minore pericolosità sociale. Nel caso in esame, a venire confermata era stata la condanna per truffa inflitta a uno dei corresponsabili.

Tra i motivi di ricorso la difesa aveva sollevato anche possibili profili di frizione costituzionale per disparità di trattamento. Per la Cassazione, che ricorda come il fondamento premiale dell’istituto scatta quando è meritevolmente rimossa per quanto possibile l’offesa conseguente al reato, non è così e trova privo di fondamento il paragone fatto dalla difesa con la causa di non punibilità per tenuità del fatto, visto che i parametri di valutazione di quest’ultima hanno una natura oggettiva e operano su un piano diverso da quelli attinenti alla personalità del colpevole.

Come pure non possono costituire un adeguato termine di paragone le norme che prevedono un’efficacia oggettiva della causa di estinzione: è il caso, per esempio, di quanto previsto nell’ambito degli abusi edilizi, dagli articoli 36 e 45 del Dpr n. 380 del 2001, che si fondano su una natura solo formale dell’offesa al bene protetto. Neppure può essere considerato compromesso il diritto di difesa che invece potrà essere applicato pienamente in ogni sede procedimentale ed extragiudiziaria. nei termini perentori voluti dal legislatore, «non irrazionali in un’ottica di contenimento della durata del processo e di limitazione di pratiche dilatorie».

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