Rassegne di Giurisprudenza

Il coniuge separato che trasferisce la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori

a cura della Redazione Diritto

Separazione personale dei coniugi - Affidamento dei figli - Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario di figli minori - Esclusione.
Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto "stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale". Per modo che il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, come nel caso, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 1 luglio 2022, n. 21054

Tutela della persona - Protezione del minore - La residenza del minore - Trasferimento della residenza del minore- Riferimento al preminente interesse della prole ai fini del collocamento - Impossibilità per il giudice di limitare il diritto dei genitori di trasferirsi altrove - Annullamento con rinvio
Di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta. Stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, e secondo cui il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario", e si é aggiunto, in situazione di minore in tenera età, come fosse plausibile valorizzare "il criterio della c.d. maternal preference.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27142

Separazione e divorzio - Affidamento condiviso dei figli - Mutamento di residenza della madre collocataria del minore - Perdita del diritto all'affidamento - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articoli 155, 337-bis e 337-ter).
Il mutamento di residenza della madre, collocataria del minore stesso, non fa perdere il diritto all'affidamento. ll giudice, infatti, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario. (Nella specie, ha evidenziato la Suprema corte, la censura è sul punto del tutto generica, atteso che il padre-ricorrente per cassazione non ha allegato concreti elementi, in ipotesi dedotti nel giudizio di merito, dai quali possa dedursi una effettiva situazione di disagio del minore per effetto del trasferimento da Milano [luogo di residenza anche del padre] a Roma al seguito della madre).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5604

Separazione e divorzio - Trasferimento coniuge separato - Affidamento figlio minore - Idoneità - Sussiste - Verifica interesse del minore - Necessità.
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento, o in prevalente collocazione presso di sé, i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 18 luglio 2019, n. 19455