Amministrativo

Cartello tra i gestori dei distributori automatici

di Guglielmo Saporito

Anche i prezzi dei distributori automatici possono danneggiare i consumatori: lo sottolinea il Tar Lazio con la sentenza del 28 luglio 2017 n. 9048, sanzionando per oltre 30 milioni di euro le principali imprese e l'associazione dei distributori stessi. Nel settore (cd. vending), che comprende oltre ai distributori automatici ed alle macchine del caffè per l'ufficio (OCS) anche i refrigeratori d'acqua, il collegio (pres. Carmine Volpe, est. Rosa Perna) ha confermato le indagini dell'Autorità garante della concorrenza, accertando un'intesa tra gli operatori dell'attività di gestione.

È emerso infatti un accordo volto a mantenere alto il livello dei prezzi ed a preservare la redditività delle imprese di gestione, ripartendo il mercato e la clientela, nonché coordinando i prezzi di vendita. Le varie imprese si definivano reciprocamente “concorrenti amici”, astenendosi dal presentare offerte l'una ai clienti dell'altra, anche in occasione di gare, per effetto di un “patto di non belligeranza”. L'intesa prevedeva anche un meccanismo di compensazione per restituire, ai “concorrenti amici”, clienti di valore equivalente (in termini di erogazioni) a quelli eventualmente sottratti nell'ambito dell'attività commerciale di ciascuna impresa. I fatti esaminati dall'Autorità garante e dal Tar, riguardano il periodo dal 2007 in poi.

I meccanismi adottati utilizzavano l'astensione reciproca tra formulare offerte ai clienti oppure presentavano offerte non competitive ai clienti dei concorrenti “amici”; inoltre vi era un meccanismo di compensazione grazie al quale la società di gestione cercavano di non sottrarsi reciprocamente clienti e di non invadere i territori altrui; in caso contrario si riconoscevano erogazioni e ci si scambiava clienti in misura corrispondente a quanto sottratto, con l'intento di mantenere invariati i fatturati. C'erano poi intese in occasione di gare bandite da grandi clienti e, infine, si ricorreva ad operazioni di cessione ed affitto di ramo d'azienda relativi ai clienti con una medesima localizzazione geografica, mantenendo inalterate le quote di mercato. L'Autorità garante prima, ed il Tar in sede di giudizio, hanno desunto elementi di prova dalle anomalie di condotta e dai contatti sistematici tra imprese, con scambi di informazioniÈ quindi emersa un'intesa “hard core” (molto spinta, fortemente restrittiva in danno degli utenti), con un fenomeno di “bid rigging” (offerte collegate e coordinate).

Interessante è il sistema di acquisizione delle prove: per gli accordi illeciti sul commercio delle banane (Chiquita-del Monte, sanzione di 45 milioni confermata da Corte UE C-286/13), la Commissione utilizzò le telefonate per dimostrare le intense, mentre oggi si è passati alle e-mail, desumendo le intese di non conflittualità da espressioni quali “come sempre”, “in via generale”, “regole del gioco”, “ogni quadrimestre”, e così via. Nel settore, l'unica alternativa per evitare sanzioni è quella di presentare una domanda di clemenza (art. 15 L. 287/90), confessando la presenza di un accordo. Una sorta di voluntary disclosure, che garantisce immunita' a chi rompe il cartello.

Tar Lazio - Sentenza 28 luglio 2017 numero 9048

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