Perizie dei Ctu a prova di eccezioni
La relazione peritale è l’atto attraverso il quale il consulente tecnico d’ufficio (Ctu) adempie al mandato giurisdizionale. Se è vero che il Ctu rappresenta “l’occhio specialistico” del magistrato quando questi si trova a dover decidere su aspetti che esulano dalle proprie competenze e conoscenze, è altrettanto vero che la relazione peritale deve essere in grado di attestare le attività compiute fornendo motivazioni chiare nel rigoroso rispetto della scienza e delle norme procedimentali.
Nella relazione, infatti, il magistrato deve poter trovare non solo la risposta ai quesiti ma anche la rispondenza alle regole poste alla base del processo. Questo anche per evitare rilievi degli avvocati delle parti. Una relazione incompleta, viziata da omissioni o irregolarità sarebbe inutilizzabile e costringerebbe il giudice a rinnovare la consulenza, se del caso, di fronte a gravi motivi, con sostituzione del consulente.
Purtroppo il Codice di rito non fornisce uno standard di riferimento per la relazione. In linea generale, si deve sviluppare in diverse parti dotate ciascuna di proprie finalità:
1) la parte introduttiva , contenente gli elementi generali del procedimento e i dati connessi alle attività espletate dal Ctu;
2) la parte descrittiva , c0n l’insieme di atti e indagini compiute nonché gli elementi distintivi, con l’opportuno grado di dettaglio, dell’oggetto dell’indagine peritale;
3) la parte valutativa , con gli elementi fondanti posti alla base del convincimento del consulente tecnico accompagnati dalle necessarie motivazioni;
4) la parte conclusiva , in cui deve trovare spazio la risposta finale ai quesiti.
Tra le altre cose nella relazione non dovrebbero mancare le seguenti parti, se necessario, accompagnate da allegazione documentale:
- l’udienza di conferimento d’incarico con le disposizioni impartite dal magistrato, delle autorizzazioni e dei termini concessi in base all’articolo 195, comma 3, del Codice di procedura civile;
-eventuali ordinanze e/o udienze successive all’affidamento dell’incarico con le conseguenti assunzioni del giudice;
- la nomina dei consulenti tecnici di parte con le modalità delle nomine;
-eventuali istanze del Ctu di proroga del termine di deposito della relazione peritale;
- comunicazione d’inizio delle operazioni peritali in cui sono indicate la data e la modalità con la quale il consulente ha reso noto l’avvio delle operazioni peritali;
- eventuali istanze presentate dal Ctu al magistrato per l’assunzione di specifiche decisioni e/o determinazioni anche in base all’articolo 92 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile;
- le operazioni svolte, anche con finalità conciliativa, attraverso una sintesi strutturata delle diverse sessioni;
- le istanze e le osservazioni proposte dalle parti a norma dell’articolo 194 del Codice di procedura civile;
A livello documentale la relazione si può dire completa quando, oltre ai limiti e alle riserve del mandato, indica anche:
i documenti usati dal consulente tecnico con le fonti di provenienza;
le memorie richieste alle parti all’esito delle indagini peritali in modo da consentire loro l’espressione delle considerazioni tecniche prima della relazione peritale preliminare;
la risposta al quesito della relazione preliminare posto dal giudice attraverso le motivazioni e gli elementi a supporto dei ragionamenti in modo trasparente, coerente e compiuto;
la data e la modalità di invio della relazione peritale preliminare alle parti;
la raccolta e sintesi ragionata delle osservazioni delle parti;
le considerazioni del consulente alle osservazioni prodotte dalle parti con l’eventuale accoglimento o rifiuto delle deduzioni proposte accompagnate dalle motivazioni di conferma ovvero rettifica/modifica della risposta al quesito; si tratta di un paragrafo essenziale per il giudice, che qui può trovare le risposte tecniche alle eventuali critiche delle parti, da usare per le motivazioni nella sentenza;
infine, la risposta conclusiva al quesito comprensiva delle eventuali modifiche motivate al punto precedente.
In conclusione, il risultato del lavoro peritale – quando la questione controversa si risolve in aspetti tecnici – diventa sostanza per la decisione giurisdizionale; per questo il magistrato, per poterlo usare pienamente, deve trovare nell’elaborato peritale la rispondenza ai dettati tecnici e procedimentali. Quindi la relazione non si potrà mai risolvere in un documento tecnico qualsiasi ma dovrà avere forma e contenuti speciali.
In tal senso è da segnalare l’iniziativa assunta dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati i quali nel 2012, per uniformare la metodologia di redazione della relazione peritale delineando linee guida per il corretto svolgimento del mandato giurisdizionale, hanno definito il Codice della relazione peritale nel processo civile di cognizione.
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