Penalisti stretti tra nuovi oneri e strategie da modificare
Gli effetti sugli studi legali delle novità introdotte dalla riforma ed entrate in vigore il 30 dicembre 2022: dai controlli sulle querele alle udienze preliminari
Le verifiche sui procedimenti che rischiano di estinguersi se non viene presentata querela. Le strategie difensive da ripensare per affrontare i nuovi “filtri” dell’udienza preliminare e dell’udienza predibattimentale. La valutazione, caso per caso, delle possibili vie d’uscita dal processo, a partire dai riti alternativi e dalla messa alla prova. I nuovi depositi digitali, con tecnologie che non sempre funzionano, in attesa della messa a regime del processo penale telematico. Sono le principali urgenze con cui si stanno confrontando gli avvocati penalisti: alle prese, in questo primo scorcio d’anno, con il debutto della riforma del processo penale (decreto legislativo 150/2022), firmata dall’ex ministra Marta Cartabia.
Una partenza tormentata. Le novità sono in vigore dal 30 dicembre 2022, dopo un rinvio di due mesi deciso in extremis dopo il cambio di Governo e alcune modifiche alle norme transitorie; e nuove correzioni sono in arrivo con il disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri (che tra l’altro esclude la procedibilità a querela se è contestata l’aggravante di mafia o terrorismo).
Nei fatti, in questa prima fase, le novità creano anche incertezze e difficoltà applicative, portando a udienze rinviate e rallentamenti. Del resto, gli interventi che il sistema deve metabolizzare sono tanti e su più fronti. Il filo rosso, cristallizzato nel Pnrr, è l’obiettivo di tagliare la durata dei procedimenti penali del 25% entro il 2026. Per farlo, la riforma potenzia le alternative al processo, gioca la carta della digitalizzazione e restringe la via d’accesso al dibattimento, in passato il cuore del processo.
«La tendenza è quella di considerare il dibattimento l’extrema ratio – conferma Rinaldo Romanelli, partner dello studio Romanelli di Genova – e questo rivoluziona il nostro lavoro. La riforma amplia l’ambito della sospensione del processo con messa alla prova e della tenuità del fatto e incentiva i riti alternativi. Senz’altro ne faremo di più». Contribuirà a «falcidiare il numero dei dibattimenti il nuovo canone di giudizio per l’udienza preliminare, per cui il giudice dovrà pronunciare sentenza di assoluzione se non c’è una ragionevole previsione di condanna», osserva Giuseppe Iannaccone, fondatore dell’omonimo studio a Milano. «Per la difesa – prosegue – è la novità più eccitante perché cambia l’impostazione: finora abbiamo affrontato l’udienza preliminare consapevoli delle probabilità di un rinvio a giudizio, mentre ora dobbiamo portare elementi per arrivare all’assoluzione immediata».
Novità epocali, secondo Enzo Barbetta, avvocato a Milano, tanto che è probabile che porteranno i penalisti a una «specializzazione per funzioni – osserva –perché è molto diverso occuparsi di mediazione e riti alternativi, di indagini o di dibattimento».
Si prepara alla nuova udienza preliminare anche Jean-Paule Castagno, partner di Orrick. Castagno ha uno sguardo critico: «I Gup sono sommersi di fascicoli, sulle materie più diverse. Dubito che potranno far diventare decisiva l’udienza preliminare. Piuttosto, mi preoccupa che il procedimento possa arrivare al dibattimento già con l’ipoteca della “ragionevole previsione di condanna”». Così, in vista delle prime “nuove” udienze preliminari «stiamo ripensando la strategia difensiva. Dobbiamo valutare che cosa presentare al Gup, di modo da tenere qualche elemento nuovo per affrontare il giudizio».
Negli studi legali è anche corsa per le verifiche sui reati che, dal 30 dicembre, sono diventati procedibili a querela anziché d’ufficio: tra questi lesioni stradali, violenza privata, furto aggravato. Il testo originario della riforma dava ai magistrati il compito di avvisare le persone offese, perché potessero valutare se proporre (entro tre mesi) querela, ma dopo le correzioni del decreto legge 162/2022 questo onere è rimasto solo se ci siano persone soggette a misure cautelari, lasciando quindi “scoperte” le altre ipotesi. «Stiamo controllando i fascicoli e chiamando a uno a uno i clienti – rivela Elisabetta Manoni, avvocato penalista a Roma – e noi ne abbiamo molti perché ci occupiamo, tra l’altro, di reati stradali. Tutti i costi dell’attività rimangono a carico dell’avvocato e del cliente. Sarebbe stata necessaria una fase transitoria, accompagnata da una campagna informativa per i cittadini». Senza contare che «non sempre la parte offesa ha un difensore – nota Barbetta – e può anche non avere avuto notizia del fatto. Si porrà il problema di chi la avvisa e della decorrenza del termine di tre mesi per proporre querela». La novità ha ricadute anche sugli imputati, perché rischia di allungare i tempi dei procedimenti: tanto che in alcuni casi sono direttamente i difensori dei presunti rei ad attivarsi per chiedere alle persone offese se intendono presentare querela.
A cambiare il lavoro degli avvocati è poi la telematica: «Andiamo verso la redazione degli atti in formato digitale – ricorda Andrea Puccio, fondatore di Puccio penalisti associati a Milano –, novità significativa per il settore penale, ancora molto legato alla carta. Noi lavoriamo in tutta Italia e poter consultare i fascicoli online e depositare gli atti da remoto ci farà guadagnare in efficienza e tempestività». Per far decollare il processo penale telematico servono decreti attuativi da emanare entro fine anno. Ma già ora una serie di atti devono essere depositati in formato digitale: «Purtroppo – osserva Manoni – sono frequenti gli inciampi, perché il portale spesso non funziona e non è facile individuare le pec degli uffici».
Le principali novità
1 Aumentano i reati perseguibili a querela
È la novità su cui più si sta concentrando il dibattito. Si allunga l'elenco dei reati procedibili a querela anziché d'ufficio. Tra questi, lesioni stradali, sequestro di persona semplice, violenza privata, furto aggravato. La novità impatta sui processi in corso: se la persona offesa non propone querela, si estinguono. Il Governo nei giorni scorsi ha approvato un Ddl per escludere la querela se è contestata l'aggravante di mafia o terrorismo
2 Messa alla prova e giustizia riparativa
La riforma allarga il raggio d'azione della sospensione del processo con messa alla prova: dal 30 dicembre può essere richiesta per oltre 40 reati per cui prima era preclusa e condurre, se va a buon fine, a estinguerli. Viene estesa anche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.La riforma contiene anche una disciplina organica della giustizia riparativa: le novità (per cui servono decreti attuativi) si applicheranno dal prossimo 30 giugno
3 Udienza preliminare e predibattimentale
Cambia la regola di giudizio nell'udienza preliminare: il Gup deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Modificata anche la citazione diretta a giudizio: aumenta il numero dei reati per cui è prevista e debutta l'udienza predibattimentale. Anche qui, il giudice pronuncia non luogo a procedere se non c'è ragionevole previsione di condanna
4 Favoriti abbreviato e patteggiamento
Si amplia la possibilità di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria: basterà che si realizzi un'economia processuale rispetto ai tempi del dibattimento. Se la sentenza non viene impugnata, la pena si riduce ulteriormente di un sesto.Nel patteggiamento l'accordo tra imputato e pubblico ministero può estendersi anche alla confisca facoltativa
5 Indagini preliminari con nuovi termini
Cambiano i termini di durata delle indagini preliminari: sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i delitti più gravi, un anno per gli altri delitti; può essere autorizzata una proroga per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi. Il Pm deve poi esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione entro tre mesi (nove mesi per i reati più gravi)
6 Verso il processo penale telematico
Entro il 31 dicembre 2023 devono essere emanati i decreti per realizzare il processo penale telematico, con le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione per via telematica degli atti del procedimento penale.Ma il deposito telematico è già operativo per una serie di atti, tra cui denunce, querele e nomine, rinunce e revoche del difensore