Comunitario e Internazionale

Frontex non è responsabile e non risarcisce i rifugiati siriani per il respingimento dalla Grecia alla Turchia

Sono gli Stati membri che decidono sul riconoscimento del diritto di asilo nella Ue e non l'agenzia di frontiera che ha solo compiti operativi

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di Paola Rossi

La presa in considerazione e le decisioni assunte sulle domande di protezione internazionale dei rifugiati siriani in Grecia, poi respinti verso la Turchia, non fanno capo all'Agenzia europa Frontex che si è occupata materialmente del loro respingimento. Si tratta, infatti, di competenze ascrivibili agli Stati membri che possono decidere l'accoglimento o meno delle domande di asilo. Mentre Frontex realizza solo il supporto tecnico e materiale per dare attuazione alle decisioni prese in materia di immigrazione e protezione internazionale.

La posizione della Corte di giustizia

Per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio, Frontex ha soltanto il compito di fornire sostegno tecnico e operativo agli Stati membri. Questi ultimi sono invece i soli competenti a valutare la fondatezza delle decisioni di rimpatrio e ad esaminare le domande di protezione internazionale. Così il Tribunale Ue - con la sentenza 600/21 - ha risposto ai rifugiati siriani ora stabiliti in Iraq dopo il loro respingimento dalle isole greche di Milos e Leros verso la Turchia da cui erano fuoriusciti grazie a trafficanti in situazione di totale illegalità. I ricorrenti chiedevano di fatto il risarcimento dei danni e dei costi subiti in esecuzione del respingimento operato da Frontex che ritenevano responsabile della mancata protezione nella Ue.

I fatti
I rifugiati siriani si erano rivolti all'organo interno di Frontex che garantisce i diritti fondamentali delle persone lamentando il mancato ottnimento della protezione internazionale cui avevano diritto per essere fuggiti dal proprio Paese teatro di azioni di guerra e di persecuzioni personali. A fronte della mancata tutela da parte di Frontex i rifugiati siriani poi stabiliti in Iraq domandavano il risarcimento del danno e delle spese sostenute a seguito della violazione del loro diritto di asilo nell'Unione europea.

Il Tribunale chiarisce che i compiti affidati a Frontex sono totalmente operativi in esecuzione di scelte non proprie, ma provenienti dagli Stati membri e dagli organi unionali dotati di poteri decisori sui diritti fondamentali anche in ambito internazionale.

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