Scorretta la pubblicità che induce al primo impatto in errore il consumatore medio
Secondo il Consiglio di Stato anche le modalità grafiche ed espressive con cui gli elementi del prodotto vengono rappresentati all’interno del messaggio pubblicitario rientrano tra gli standard di chiarezza, completezza e intelligibilità
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2462/2025) ha chiarito che si considera “ingannevole” non soltanto la pratica commerciale attraverso la quale vengano veicolate informazioni non corrispondenti al vero, ma anche la pratica che contiene un’informazione che seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il “consumatore medio”. Per questa via il carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario può riguardare anche le...