Civile

A carico del convenuto le spese processuali del terzo chiamato in garanzia in maniera arbitraria

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A cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Spese giudiziali civili - Terzo chiamato in garanzia - Palese infondatezza della chiamata in causa - Soccombenza del convenuto chiamante - Sussiste
Solo l'evidente infondatezza della domanda di garanzia comporta il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, anche quando l'attore sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto chiamante, stante che il convenuto sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 marzo 2019 n. 6292

Spese processuali civili - Terzo chiamato in garanzia - Palese infondatezza o arbitrarietà della chiamata in causa - Soccombenza del convenuto chiamante – Sussistenza
In tema di rimborso delle spese processuali del terzo chiamato a garanzia dal convenuto, la giurisprudenza fa riferimento alla palese infondatezza o dell'iniziativa palesemente arbitraria. In tal caso l'onere delle spese del terzo chiamato può essere posto dal giudice sul convenuto non soccombente sulla base del criterio del carattere ingiustificato della chiamata del terzo.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 aprile 2017 n. 10070

Spese processuali civili - Intervento in causa - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto – Rimborso – A carico dell'attore – Condizioni – a carico del convenuto - Condizioni
Stante l'ampia accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico del convenuto chiamante qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 maggio 2012 n. 7431

Spese giudiziali civili - Intervento in causa - Terzo chiamato in garanzia - Palese infondatezza della chiamata in causa - Soccombenza del convenuto chiamante - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella fattispecie, il diritto dell'assicurato-convenuto nei confronti dell'assicuratore-terzo chiamato era prescritto).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2010 n. 8363

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