Comunitario e Internazionale

A tutela del diritto di autore chi fornisce servizi di condivisione on line è tenuto a controlli preventivi

L'obbligo, prima della diffusione al pubblico, per la Cgue è proporzionato anche se limita libertà di espressione e informazione

di Paola Rossi

L'obbligo di garantire la tutela dei diritti di autore da parte del fornitore di una piattaforma per la condivisione di contenuti è limitante la libertà di espressione e di informazione e tra le due esigenze va trovato un rapporto di proporzionalità. Ma come afferma la Corte di giustizia dell'Unione europea si tratta di contrapposti diritti entrambi degni di tutela. Così la Cgue conferma la necessità di ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti su contenuti protetti dal diritto d'autore escludendo che ciò violi in maniera illegittima la libertà di espressione e di informazione.

Con la sentenza sulla causa 401/19 i giudici dell'Unione giudicano legittima la previsione dell'articolo 17 della direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale respingendo il ricorso della Polonia che impugnava la norma Ue. La decisione della Cgue afferma che l'obbligo, posto in capo ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme - prima che siano diffusi al pubblico - è sufficientemente contemperato dalle garanzie poste per assicurarne la compatibilità con il diritto alla libertà di espressione e d'informazione.
In particolare, l'articolo 17 della direttiva 2019/790 stabilisce il principio in base al quale i fornitori di piattaforme online «web 2.0» sono direttamente responsabili nel caso in cui contenuti protetti dal diritto d'autore vengano caricati "illegalmente" dagli utenti dei loro servizi.

L'esonero
I fornitori interessati possono però essere esonerati da tale responsabilità se sorvegliano in modo attivo i contenuti caricati dagli utenti al fine di prevenire l'ingresso su Internet di materiali protetti e sui quali il titolare dei diritti esprime la volontà di non renderli accessibili a terzi.
L'articolo 17 definisce, infatti, quando i prestatori di servizi online compiono "un atto di comunicazione al pubblico" e le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità verso i titolari dei diritti d'autore compresa la previsione dell'obbligo di ottenere da questi ultimi l'autorizzazione alla pubblicazione delle opere a cui viene dato accesso agli internauti.
Per la Cgue la norma crea un sistema legittimo perché proporzionato alle diverse esigenze messe in gioco dalla condivisione on line di materiali protetti. E quindi affermata la legittimità della previsione ha respinto i dubbi sollevati dalla Polonia in ordine alle limitazioni della libertà di espressione e di informazione.
Conclude la Corte Ue che, per beneficiare dell'esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2019/790, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online sono de facto tenuti a svolgere un controllo preventivo dei contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme, a condizione che essi abbiano ricevuto, dai titolari dei diritti, le informazioni pertinenti e necessarie a tal fine.

Riconoscimento e filtraggio automatici
Ma per poter effettuare tale controllo preventivo i fornitori devono, a seconda del numero di file caricati e del tipo di materiale protetto di cui trattasi, utilizzare strumenti automatici di riconoscimento e filtraggio.
Secondo la Corte, tali automatismi preventivi comportano una restrizione ai mezzi di diffusione di contenuti online. Però tale regime specifico di responsabilità è stato contemperato dal Legislatore Ue con la previsione in fase di trasposizione della direttiva di apposite garanzie relative all'utilizzo di tali sistemi automatici:
- limiti chiari e precisi alle misure che possono essere adottate o richieste nell'attuazione dell'obbligo previsto, escludendo, in particolare il filtro o il blocco di contenuti leciti all'atto del caricamento sulla piattaforma;
- no a sistemi di filtraggio che rischino di non distinguere adeguatamente contenuti illeciti da quelli leciti comprimendo di fatto il diritto alla libertà di espressione e d'informazione travalicando il "giusto equilibrio" con il diritto di proprietà intellettuale;
- gli utenti dei servizi on line sono autorizzati dal diritto nazionale a caricare i contenuti generati a fini di parodia o pastiche e devono essere informati dai fornitori di tali servizi sulla possibilità di utilizzare opere e altri materiali protetti conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi;
- la responsabilità a carico dei fornitori tenuti a garantire che non vengano resi disponibili determinati contenuti può sorgere solo a condizione che i titolari dei diritti interessati forniscano loro le informazioni pertinenti e necessarie in merito a tali contenuti;
- non sussiste alcun "obbligo generale di sorveglianza": i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online non possono essere obbligati a prevenire caricamento e messa a disposizione del pubblico di contenuti quando la verifica dell'illiceità di tali attività comporterebbe valutazioni autonome;
- garanzie procedurali che tutelino il diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti di tali servizi, nel caso in cui i fornitori di detti servizi disabilitino (per errore o senza giustificazione) contenuti leciti.


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