Abnorme restituire gli atti al pubblico ministero se il Gup ritiene l'imputazione non corretta
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio (nella specie in ordine al reato di cui all'articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309), modifichi l'imputazione elevata dal pubblico ministero (nella specie, ritenendo ravvisabile il reato di cui al comma 5 del citato articolo 73, per il quale si doveva procedere a citazione diretta), disponendo la restituzione degli atti a quest'ultimo, perché proceda a citazione diretta. Lo ha stabilito la Suprema corte con la sentenza 26 giugno 2018 n. 29334.
A supporto, la Cassazione ha evidenziato che è pur vero che l'articolo 33-sexies del Cpp consente al giudice dell'udienza preliminare, che ritenga che per il reato debba procedersi con citazione diretta a giudizio, di trasmettere con ordinanza gli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione ex articolo 552 del Cpp. Tuttavia, il giudice deve restare nell'ambito dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, non potendo, ai fini dell'adozione del provvedimento ex articolo 33-sexies del Cpp, modificare i termini fattuali dell'imputazione.
In definitiva, secondo il ragionamento della Corte di legittimità, l'articolo 33-sexies del Cpp presuppone un'erronea formulazione della richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato così come contestato dal pubblico ministero e non trova invece applicazione allorché il fatto-reato venga riqualificato autonomamente dal giudice dell'udienza preliminare. Per l'effetto, il giudice, nel caso in cui ritenga l'imputazione formulata in modo non corretto o infondata, può procedere alla sua modifica provvedendo a una riduzione dell'imputazione o a un proscioglimento dell'imputato ma a tali esiti può pervenire esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli articoli 429 o 425 del Cpp e non già quello delineato dall'articolo 33-sexies del Cpp (in termini, tra le altre, sezione V, 10 luglio 2008, Pm in proc. Ragazzoni, nonché, sezione V, 22 febbraio 2012, Pm in proc. De Cicco). Mentre laddove procedesse erroneamente restituendo gli atti al pubblico ministero, l'abnormità del provvedimento deriverebbe dal fatto che un tale modus procedendi determinerebbe una stasi processuale, perché il pubblico ministero, che dovrebbe attenersi alla indicazione del giudice, non potrebbe più elevare l'imputazione ritenuta più corretta in base ai dati fattuali a disposizione, con inevitabile stallo del procedimento.
Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 26 giugno 2018 n. 29334