Comunitario e Internazionale

Abolizione del regime del res non dom: le norme transitorie tra agevolazioni ed incertezze

Le principali disposizioni che regolano il regime transitorio, di cui talune già in vigore dal 6 Aprile 2024, e che prevede sostanziali effetti sui circa 37mila individui attualmente residenti ma non domiciliati

Come già commentato nel precedente articolo, il governo inglese ha pubblicato il 6 marzo un importante documento che sintetizza le nuove regole concernenti, inter alia, l’abolizione del regime di tassazione per i residenti non domiciliati basato sul meccanismo cd. remittance basis a partire dal 6 Aprile 2025.

A partire dal 6 Aprile 2025, le persone fisiche residenti ma non domiciliate non potranno più optare per la tassazione secondo la remittance basis, che prevede la tassazione dei redditi esteri soltanto e nella misura in cui gli stessi siano bancariamente rimessi o utilizzati nel Regno Unito stesso. Ne consegue che il periodo che inizia il 6 Aprile 2024 e che termina il 5 Aprile 2025, sarà ancora interamente assoggettato alle precedenti disposizioni. A partire dal 2025 pertanto, il non domiciliato acquisterà in via automatica lo status fiscale di domiciliato.

Nel prosieguo, analizzeremo le principali disposizioni che regolano il regime transitorio, di cui talune disposizioni saranno già in vigore dal 6 Aprile 2024, e che prevede sostanziali effetti sui circa 37mila individui attualmente residenti ma non domiciliati.

Esenzione al 50% per il periodo 2025

Al fine di attenuare il differente trattamento tributario tra i non domiciliati e i nuovi residenti, il governo ha annunciato che gli individui che hanno beneficiato del precedente regime, potranno beneficiare di una parziale detassazione (pari al 50%) dei redditi di fonte estera (ma non per i capital gains) nel primo anno di applicazione del nuovo regime (ovvero a partire dal 6 Aprile 2025 fino al 5 Aprile 2026). Ne deriverebbe che tali redditi nella loro interezza dovrebbero essere liberamente disponibili, in quanto il meccanismo della esenzione si pone come alternativa all’esclusione dei redditi esteri per i nuovi residenti.

I destinatari di tale disposizione dovrebbero essere tutti coloro che come non domiciliati hanno in passato optato per la tassazione in base alla remittance basis. Coerentemente con lo spirito della proposta governativa, pertanto, dovrebbero poterne beneficiare anche quei soggetti che ne abbiano usufruito per un solo periodo e non soltanto coloro che, in relazione ai periodi chiusi alla data del 5 Aprile 2024 e 2025, opteranno in tal senso (visto comunque che il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 31 gennaio dell`anno successivo). In merito, ci aspettiamo che venga chiarito l’ambito soggettivo di tale agevolazione già nella formulazione definitiva della proposta governativa. Infine, si segnala che i redditi esteri debbano in ogni caso essere oggetto di computo secondo le regole fiscali inglesi e dunque riportati nella dichiarazione dei redditi.

La rivalutazione ai fini della capital gain tax

Per i non domiciliati alla data del 5 Aprile 2025 e che sono stati tassati in base alla remittance basis, è prevista la possibilità di optare, in caso di realizzo di una plusvalenza già a partire dal periodo 2025, per una rivalutazione gratuita dei beni oggetto di cessione e detenuti alla data del 5 Aprile 2019. Tale opzione dovrebbe essere facoltativa ed esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui la cessione avvenga.

Temporary Repatriation Facility

Questa forma di agevolazione consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 12% per i redditi di fonte estera (quindi anche eventuali plusvalenze), che in passato sono stati conseguiti da una persona fisica che ha beneficiato del regime della remittance basis, e che sono riportati nel Regno Unito nei periodi 2025 e 2026. L’applicazione di tale imposta comporterebbe l’affrancamento definitivo di tali somme e ne garantirebbe l`utilizzo senza limitazioni (anche nel Regno Unito).

Nelle note tecniche, si afferma che tale agevolazione si applica soltanto ai redditi conseguiti direttamente (“personally”) dalla persona fisica secondo le disposizioni attualmente applicabili: si può pertanto desumere che tale espressione escluda ad esempio eventuali redditi incassati o detenuti per il tramite di società interposte e trusts. Emerge peraltro il dubbio se l’agevolazione si applichi puramente ai redditi incassati oppure anche a quelli maturati per competenza (come ad esempio le plusvalenze).

Non vi è alcun riferimento ad un importo massimo né tanto meno ad un determinato periodo: pertanto, si potrebbe verosimilmente ritenere che tale agevolazione possa essere applicata a tutte le somme riportate nel Regno Unito nel periodo 2025 e 2026 (anche a quelle riferibili a redditi di fonte estera maturate durante il 2024, ultimo anno di applicazione del regime basato sulla remittance basis).

Le note tecniche evidenziano che le disposizioni che regolano la tassazione delle remittances costituite da fondi di natura reddituale e di capitale (cd. mixed funds) saranno oggetto di semplificazione. I mixed funds sono costituiti non soltanto da quei fondi provenienti da un conto corrente che sia stato alimentato con flussi di capitale (ad esempio un lascito ereditario) e con flussi di reddito (ad esempio l’interesse maturato sul lascito), ma in generale anche da tutti quei fondi per i quali per svariati motivi, non sia possibile (o risulti particolarmente complesso) verificarne la natura e la formazione. Ad oggi, se viene effettuato un trasferimento nel Regno Unito di mixed funds, si presume che siano flussi di reddito e dunque pienamente imponibili: l’agevolazione potrebbe ad esempio sospendere temporaneamente questa presunzione.

Sarebbe infine da comprendere se eventuali investimenti effettuati in base alle disposizioni conosciute come Business Investment Relief, che consentono di effettuare in via temporanea un investimento sul suolo inglese con redditi conseguiti in vigenza del regime di remittance basis, possano essere oggetto della predetta agevolazione, cosi come è interessante comprendere se e in che misura la remittance charge possa essere detratta dall`ammontare dovuto a seguito dell`esercizio della facility.

Imposta di successione

Fino al 5 Aprile 2025, si applicano le disposizioni vigenti e pertanto, rimangono in vigore le disposizioni che consentono di attribuire per i non domiciliati in neutralità fiscale i beni esteri in trust, acquisendo e in via definitiva la qualifica di excluded property ai fini del medesimo tributo.

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*A cura di Gabriele Schiavone, Gergana Ivanova e Jalal Nasri – SGS Partners (Londra)

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