Abusi edilizi «graziabili» dal comune
Nuovi spiragli per chi ha commesso modesti abusi edilizi, subendo una condanna penale e rimanendo esposto alla demolizione attuata dallo stesso magistrato penale. È la conseguenza della sentenza 5454/17, depositata ieri dalla Terza penale della Cassazione. Si può infatti chiedere una sospensione in attesa di modifica del piano urbanistico.
L’autore di un abuso era stato condannato con emissione, quale sanzione amministrativa accessoria, dell’ordine di demolizione. L’esecuzione penale (art. 31 co. 9 Dpr 380/2001) avviene sotto la vigilanza della magistratura, che utilizza ausiliari tecnici e seleziona imprese. Procedura insidiosa perchè tra l’altro non è soggetta a prescrizione (Cass. pen. 20.1.2016 n. 9949) e non esige la collaborazione del Comune. Dopo la condanna il giudice penale aveva nominato un perito, che aveva individuato le modalità esecutive; ma nel frattempo, l’autore dell’abuso aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione penale, sostenendo che appariva probabile l’approvazione di una sua richiesta di rilascio di permesso a costruire, a sua volta connessa a una pianificazione in corso di approvazione. Il giudice dell’esecuzione penale non aveva sospeso la riduzione in pristino, sicchè era imminente l’affidamento dei lavori per l’eliminazione dell’abuso. Eppure, osservava l’interessato, si trattava di sanatoria di “opere minori”, quali il ripristino di originarie tramezzature e la tamponatura di 3 finestre, per le quali era ragionevolmente prevedibile un esito favorevole del procedimento amministrativo di sanatoria. Si è giunti in Cassazione, impugnando il diniego di sospensione dell’esecuzione, con esito favorevole al condannato, in quanto la Cassazione ricorda che in caso di condanna per manufatti edilizi privi di concessione, l’ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici (art. 36, co. 5 del Dpr n. 380/2001). Ma, sottolinea la Cassazione, basta anche ipotizzare una futura adozione di una delibera comunale incompatibile con la prescritta demolizione delle opere per ottenere una sospensione dell’intervento del giudice penale. La novità della pronuncia consiste nell’ammettere la sospensione non solo se già esistano provvedimenti amministrativi incompatibili con essa, ma anche se vi è il mero avvio di una procedura destinata poi ad evolversi in adozione. Anche prima della revoca dell’esecuzione, può essere una semplice sospensione della sua esecutività, cioè un provvedimento temporaneo che può essere disposto già quando, appunto, sia concretamente prevedibile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio.
Corte di cassazione – Sentenza 5454/2017