Amministrativo

Abusiva la casetta sull’albero per i bambini, è abitabile e va demolita

Lo ha deciso il Tar Genova che ha condiviso l'ordinanza di demolizione del sindaco

di Filippo Di Mauro, Guglielmo Saporito

Nemmeno una casetta per bambini, realizzata su di un albero, sfugge al controllo dell’abusivismo edilizio: soprattutto a Lavagna, dove il tronco di una palma (colpita da “punteruolo rosso”) era stato utilizzato come supporto per un ricovero in legno di 5mq.

Un’ordinanza sindacale ha equiparato l’opera ad una vera e propria costruzione, utilizzata stabilmente, non precaria, disponendone l’eliminazione; il Tar di Genova (507/2023) ha condiviso il ragionamento del sindaco, distinguendo tra precarietà strutturale (il modo in cui la casetta è stata realizzata) e precarietà funzionale (cioè la continuità delle esigenze che la casetta era destinata a soddisfare, in altri termini, la continuità dei giochi di fantasia).

Ambedue i requisiti hanno condannato la casetta, anche se forse bastava poco a regolarizzare l’intervento (una Cia, o una Scia), cioè una raccomandata (non a Babbo Natale) ma al Comune.

Sentenza quindi di condanna per l’iniziativa del genitore abusivista, che il sindaco motiva (quasi giustificandosi) sottolineando la presenza di un tavolo, tre sedie e di una lampadina elettrica, come se i giochi dei bambini debbano essere per forza spogli e poco comodi.

Con lo stesso metro, anche attrezzature meno rustiche (strutture gonfiabili, tappeti elastici ed altalene) potrebbero diventare oggetto di discussione tecnica, e per i genitori più audaci anche di sanatorie edilizie con successive trasformazioni (da castello delle fiabe in dépendance di case).

Disco verde, invece, per tutte le strutture più varie, di mero arredo, che non aggravano il carico urbanistico e garantiscono un utilizzo solo temporaneo dei luoghi: come edilizia libera non é necessario alcun titolo, se vi sono caratteristiche di temporaneità.

L’elenco di ciò che si può realizzare senza grattacapi é contenuto nella Tabella A, sezione II, punto 29, del Decreto legislativo 222/ 2016 e nel “glossario” ministeriale (Dm 2 marzo 2018): tende, pergotende, stalli per biciclette, muretti, barbecue in muratura, altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cucce di cani, vasi e fioriere mobili, sempre che non vi siano vincoli specifici quali ad esempio quelli ambientali, che possono essere turbati anche da elementi privi di peso urbanistico.

Di recente, sono diventate opere liberalizzate le pergotende e le vetrate panoramiche amovibili ( “Vepa”), disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera b-bis, del Dpr n. 380/2001 come modificato dalla legge 142/2022), perché le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti costituiscono intervento edilizio che soddisfa esigenze di protezione dagli agenti atmosferici e migliora prestazioni acustiche ed energetiche.

Forse, se la casetta sull’albero di Lavagna fosse stata realizzata in vetro e da un’archistar, sarebbe stata tollerata, ma senz’altro non avrebbe alimentato i sogni dei piccoli inquilini.

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