Accertamento del passivo, termini decadenziali della revocatoria fallimentare ex articolo 95 LF
Fallimento e procedure concorsuali - Accertamento del passivo fallimentare - Azione revocatoria - Termini decadenziali - Disciplina ex art.95, primo comma, legge fall.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, i termini decadenziali dettati dall'art. 69 bis della legge fall. per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari non trovano applicazione nel caso in cui la revocatoria sia proposta in via di eccezione ai sensi dell'art. 95, primo comma, legge fall.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., Ordinanza 15 febbraio 2023, n. 4777
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere accertamento del passivo - Curatore - Eccezione revocatoria - Decadenza e prescrizione - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, l'art. 95, comma 1, l.fall., nel riferirsi all'eccezione revocatoria sollevata per le vie brevi dal curatore e alla relativa prescrizione dell'azione, richiama il doppio termine, di prescrizione e di decadenza, di cui all'art. 69 bis, comma 1, l.fall., nonostante l'espresso rimando nella rubrica di quest'ultima norma soltanto a quello di decadenza.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., Ordinanza 19 maggio 2020 n. 9136
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - In genere azione ex art. 66 l.fall. - Natura ordinaria - Effetti derivanti dalla dichiarazione di fallimento - Applicabilità del termine di decadenza triennale ex art. 69 - Bis, comma 1, l.fall. - Esclusione - Fondamento.
In materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l.fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis l.fall., a tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza del 4 aprile 2017 n. 8680
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a cura della Redazione Diritto
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