Civile

Accertamento tributario e concordato biennale in “Gazzetta”

Entra in vigore oggi il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”

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È stato pubblicato sulla GU n. 43 del 21 febbraio 2024, il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” che entra in vigore oggi.

Il testo è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 gennaio 2024. Il decreto attua la legge delega fiscale (111/2023). Il punto più innovativo è il concordato biennale tra Fisco e contribuente.

Il decreto legislativo, spiega il Dossier Senato, intende consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l’adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Obiettivi perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l’accesso tempestivo e l’efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, consentirà, secondo quanto risulta dall’analisi tecnico normativa allegata, l’attuazione di azioni mirate e l’ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale.

Le norme in materia di concordato preventivo biennale prevedono che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato possano accedere a un concordato preventivo biennale.

L’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Ed, entro il 15 marzo di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; per il primo anno di applicazione, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il mese di aprile.

Sempre il Fisco sulla base dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi e dell’Irap elabora la proposta di concordato sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi nonché gli ulteriori dati disponibili nelle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici.

L’Agenzia elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte. Per il primo anno di applicazione, il termine di cui al periodo precedente è posticipato di un mese.

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