Amministrativo

Accesso civico, altolà sull'incarico all'Avvocatura dello Stato "a favore" della Germania nazista

Per il Tar del Lazio (sentenza 748/2021), rientra tra le eccezioni la protezione delle "relazioni internazionali" del nostro Paese di fronte a una richiesta di ostensione di documenti che possa determinarne un pregiudizio

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di Pietro Alessio Palumbo

Mentre nell'accesso documentale ordinario si è al cospetto di un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale nel quale è l'interesse pubblico alla trasparenza a essere "occasionalmente protetto" per il "need to know", per il bisogno di conoscere, in capo al richiedente, strumentale a una situazione giuridica pregressa; nell'accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il "right to know", l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato: le "eccezioni". Ebbene come chiarito dal Tar del Lazio nella recente sentenza 748/2021, rientra tra tali eccezioni la protezione delle "relazioni internazionali" del nostro Paese di fronte a una richiesta di ostensione di documenti che possa determinare un pregiudizio concreto ed attuale alle stesse. Segnatamente come nel caso dell'istanza di accesso in questione nascente dallo "sconcerto personale" di un cittadino (già presidente del collegio ed estensore della sentenza sull'ultimo processo penale svolto in Italia sullo sterminio degli ebrei) quando ha saputo che la Repubblica Italiana si è costituita ad opponendum, dunque a favore della Repubblica Federale Tedesca nei giudizi civili risarcitori dei parenti delle vittime delle stragi naziste.

L'accessocivico generalizzato quale autonomo diritto fondamentale
L'istituto dell'accesso civico "generalizzato" è stato introdotto nel corpus normativo del D.Lgs. n. 33/2013, già disciplinante l'istituto dell'accesso civico, dal D.Lgs. n. 97/2016, come diritto di "chiunque" di accedere a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Diritto non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza. Ciò allo scopo di favorire forme "diffuse" di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e di promuovere la partecipazione del cittadino al "dibattito" pubblico.

A ben vedere dunque l'accesso civico generalizzato ha natura di autonomo diritto fondamentale: il diritto dei cittadini di accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione risponde ai principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale cardine democratico, a tutti gli aspetti rilevanti dalla vita pubblica e istituzionale, ma anche, al buon andamento della Cosa pubblica. Il diritto di accesso generalizzato conosce, tuttavia, eccezioni "assolute" e "relative".

Le eccezioni assolute
In particolare il Legislatore delinea tre ipotesi di eccezioni cosiddette assolute. Trattasi: dei documenti coperti da segreto di Stato; dei divieti previsti dalla legge, compresi quelli in cui l'accesso è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità e limiti; delle ipotesi contemplate dall'art. 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990. In tali casi la Pubblica amministrazione esercita un potere "vincolato" che, necessariamente, deve essere preceduto da un'attenta e motivata valutazione in ordine alla ricorrenza, rispetto alla singola istanza, di una riserva ostativa.

Le eccezioni relative
Le eccezioni cosiddette relative sono tracciabili nei casi in cui l'accesso civico è escluso per evitare, comunque, un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati. Tuttavia tali eccezioni a differenza delle eccezioni assolute, si caratterizzano per il fatto che non sussiste a monte, nella scala valoriale del Legislatore, una priorità ontologica o una prevalenza assiologica di alcuni interessi rispetto ad altri. Dal che è rimesso all'Amministrazione effettuare un adeguato e proporzionato bilanciamento degli interessi in gioco. In tali ipotesi, a ben analizzare, il diniego eventualmente opposto all'istanza, presupponendo una valutazione discrezionale che può involgere profili di "insindacabile merito politico", non può essere superato da una parallela valutazione del giudice amministrativo, il cui sindacato in materia va strettamente circoscritto alle ipotesi di palese, lampante contraddittorietà o illogicità.

Le relazioni internazionali
Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione ha opposto all'istanza d'accesso civico la sussistenza di una eccezione "relativa", in quanto - a suo dire - l'ostensione dei documenti richiesti avrebbe determinato un pregiudizio concreto e attuale alle "relazioni internazionali" tra Stati sovrani. Ciò in quanto la documentazione attinente all'intervento dello Stato italiano nei processi civili in cui è parte lo Stato tedesco involge interessi e "posizioni" di politica estera del Governo italiano.

I giudizi sui crimini della Germania nazista
Segnatamente la vicenda che interessa i giudizi civili che vedono opposti lo Stato tedesco e i parenti delle vittime delle stragi e dei crimini della Germania nazista è stata già oggetto di pronunce sia del giudice internazionale sia del giudice costituzionale, con riguardo all'ambito di estensione dell'immunità giurisdizionale dello Stato tedesco. L'Autorità nazionale anticorruzione ha d'altro canto precisato con riguardo all'esclusione del diritto di accesso civico, che per "relazioni internazionali" (tutelabili) non si intende solo la politica estera di uno Stato, bensì anche il "sistema internazionale" nel quale operano vari attori e a diversi livelli.

Invero nella vicenda in esame - evidenzia il Tar capitolino - sono in discussione atti e documenti attinenti a "scelte" e ad azioni di carattere politico, più che di carattere amministrativo. Di talché il diritto di conoscere "di chiunque" si arresta di fronte a un'attività che non solo non può catalogarsi quale attività avente natura tout court amministrativa, ma che nell'ottica del bilanciamento dei contrapposti interessi fa sorgere la necessità di evitare un pregiudizio concreto alle (buone) relazioni internazionali del nostro Paese.

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