Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e termine di improcedibilità della domanda giudiziale; (ii) telecomunicazioni, tentativo obbligatorio di conciliazione ed ambito applicativo; (iii) mediazione obbligatoria e termine di improcedibilità della domanda giudiziale; (iv) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e obbligazione fideiussoria; (v) mediazione obbligatoria, primo incontro e condizione di procedibilità; (vi) lodo per arbitrato irrituale e condizione di impugnabilità; (vii) mediazione obbligatoria, istanza e impedimento della decadenza.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Milano, sezione I civile, sentenza 21 luglio 2022 n. 2579
La decisione, relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, rimarca che l'eccezione d'improcedibilità della domanda giudiziale formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, essendo tardiva, deve ritenersi inammissibile.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI – Tribunale di Foggia, sezione II civile, sentenza 21 luglio 2022 n. 2020
La pronuncia specifica che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nel settore delle telecomunicazioni dall'art. 1 della legge n. 249 del 1997 non si applica all'azione promossa nei confronti della società di telecomunicazioni per illecita apposizione da parte della stessa di cavi e condutture nell'immobile di proprietà attorea.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Palermo, sezione II civile, sentenza 25 agosto 2022 n. 3469
La decisione, relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, rimarca che l'eccezione d'improcedibilità della domanda giudiziale formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, essendo tardiva, deve ritenersi inammissibile.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di L'Aquila, sezione civile, sentenza 31 agosto 2022 n. 559
La sentenza riafferma che la controversia avente ad oggetto un'obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 31 agosto 2022 n. 3108
La pronuncia, riaffermando un principio enunciato dal giudice di legittimità, riafferma che l'onere di esperire la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda può ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute da quest'ultimo le necessarie informazioni in merito alla funzione ed alle modalità di svolgimento dell'istituto, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente proseguire la procedura conciliativa.

ARBITRATO IRRITUALE – Tribunale di Milano, sezione L civile, sentenza 9 settembre 2022 n. 2006
La decisione rimarca presupposti e limiti che rendono ammissibile l'impugnazione del lodo emesso all'esito di un arbitrato irrituale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Bari, sezione III civile, sentenza 15 settembre 2022 n. 1335
La sentenza, nel quadro di un giudizio di impugnazione di un deliberato assembleare condominiale, riafferma che solo la comunicazione dell'istanza alla controparte e non già il suo mero deposito è idonea ad impedire la decadenza prevista per la proposizione dell'azione giudiziale.
***
A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di parte o rilievo officioso – Termine – Prima udienza del giudizio di primo grado – Osservanza – Necessità – Eccezione formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni – Tardività – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 153, 645 e 648; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, sicché la stessa è da ritenere tardiva se formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale ha disatteso il motivo di impugnazione con cui l'appellante, al fine di accreditare la tempestività della proposta eccezione di improcedibilità, aveva richiamato la pronuncia, resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte, con la quale è stato definitivamente fugato ogni dubbio in merito alla parte onerata di esperire il procedimento di mediazione: infatti, osserva il giudice d'appello, anche in una situazione di non chiarezza giurisprudenziale in merito al soggetto tenuto a dare inizio alla procedura di mediazione, restava comunque onere di colui che intendeva fare valere la mancata attivazione della stessa, proporre l'eccezione nei termini stabiliti dalla legge, non potendo in alcun modo tale pronuncia determinare l'effetto, come invece dedotto dall'appellante, di rimessione in termini per l'esercizio di una facoltà processuale i cui termini sono regolati dalla legge medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596; Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Milano, sezione I civile, sentenza 21 luglio 2022 n. 2579 – Presidente Ondei; Relatore Aragno

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Controversia avente ad oggetto l'azione promossa per illegittima apposizione di cavi e condutture nell'immobile di proprietà attorea – Assoggettamento – Esclusione. (Cc, articolo 2043; Dlgs 259/2003, articoli 91 e 92; Legge 249/1997, articolo 1)
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma undicesimo, della legge 31 luglio 1997, n. 249 quale condizione di proponibilità della domanda nelle controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze nel settore delle telecomunicazioni, trova applicazione alle sole controversie concernenti il rapporto negoziale tra l'utente finale e l'operatore del settore delle telecomunicazioni (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla società convenuta, avendo le attrici posto a fondamento dell'azione, non già la lesione del rapporto contrattuale, bensì la violazione di un diritto di proprietà immobiliare e la contestazione della sussistenza di una c.d. "servitù di passaggio" in favore della convenuta – con appoggio di cavi e condutture nell'immobile posto a servizio dell'intero vicinato – in difetto di espresso consenso o di un atto amministrativo di tipo ablatorio).
Tribunale di Foggia, sezione II civile, sentenza 21 luglio 2022 n. 2020 – Giudice Lenoci

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di parte o rilievo officioso – Termine – Prima udienza del giudizio di primo grado – Osservanza – Necessità – Eccezione formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni – Tardività – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di diritti reali. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, sicché la stessa è da ritenere tardiva se formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il giudice adito ha respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta per la mancata partecipazione "in presenza" di alcune parti al procedimento di mediazione promosso dall'attore, in quanto tardivamente proposta e sollevata solo con la comparsa conclusionale in violazione dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, a nulla rilevando che la stessa vertesse sulla dedotta irregolarità della partecipazione alla procedura di mediazione da parte di un soggetto non formalmente investito del potere di rappresentare le parti).
Tribunale di Palermo, sezione II civile, sentenza 25 agosto 2022 n. 3469 – Giudice Giardina

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Materie – Contratti bancari – Contratto di fideiussione – Controversia involgente un'obbligazione fideiussoria accessoria ad obbligazione nascente da un rapporto bancario – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 1936; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la norma di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretata restrittivamente cosicché per controversia in materia bancaria deve intendersi quella che verta su contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi bancaria per la qualità soggettiva di uno delle parti. In particolare, la controversia avente ad oggetto un'obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta a mediazione obbligatoria, poiché per un verso la fideiussione, anche se stipulata con una banca, non pare riconducibile "stricto sensu" ad un contratto bancario ai sensi dell'art. 10 T.U.B. e per l'altro verso le disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936 cod. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in cui l'obbligazione fideiussoria era stata prestata a garanzia di un mutuo chirografario, il giudice adito ha ritenuto infondata la doglianza con cui parte opponente aveva dedotto l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, deducendo che, nella circostanza, si versava comunque in materia bancaria).
Tribunale di L'Aquila, sezione civile, sentenza 31 agosto 2022 n. 559 – Giudice Mancini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Avveramento – Condizioni – Onere di esperire la mediazione – Primo incontro – Partecipazione e dichiarazione di parte onerata di non proseguire nella procedura – Idoneità. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, sia l'argomento letterale – il testo dell'art. 8 del D.lgs. n. 28 del 210 – che l'argomento sistematico depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute da quest'ultimo le necessarie informazioni in merito alla funzione ed alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente proseguire la procedura conciliativa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda monitoria, in quanto, pur essendo stata la procedura di mediazione avviata ad impulso di parte opponente, parte opposta, che aveva partecipato a mezzo di un soggetto ritualmente delegato, aveva arrestato la procedura conciliativa alla fase introduttiva determinando in tal modo l'immediato esito negativo della stessa) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 31 agosto 2022 n. 3108 – Giudice Quaranta

Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Lodo – Impugnazione – Presupposti – Errori di diritto – Ammissibilità – Esclusione – Limiti. (Cc, articoli 1428, 1429 e 1703; Cpc, articolo 808-ter)
In tema di arbitrato irrituale, definibile quale mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo, l'impugnazione del lodo è ammissibile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso. Invero, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia, salvo si tratti di errore percettivo, consistente nell'errata rappresentazione della realtà giuridica e cioè nella presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di una norma giuridica, restando preclusa dalla natura negoziale del lodo irrituale ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione o interpretazione del diritto ivi comprese le valutazioni sulla esistenza, vigenza o efficacia della norma di diritto (Nel caso di specie, relativo ad una procedura arbitrale promossa dal ricorrente, calciatore professionista, nell'ambito di una controversia insorta in sede di esecuzione della prestazione sportiva, il giudice adito, ritenuto che i vizi denunciati non fossero suscettibili di formare oggetto di sindacato giudiziale, ha rigettato il ricorso volto a far accertare l'invalidità del lodo irrituale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione I civile, sentenza 19 ottobre 2006, n. 22374; Cassazione, sezione I civile, sentenza 15 settembre 2004, n. 18577; Cassazione, sezione L civile, sentenza 17 agosto 2004, n. 16049; Cassazione, sezione I civile, sentenza 15 luglio 2004, n. 13114; Cassazione, sezione I civile, sentenza 24 febbraio 2004, n. 3614).
Tribunale di Milano, Sezione L civile, sentenza 9 settembre 2022 n. 2006 – Giudice Moglia

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Effetto impeditivo della decadenza – Deposito istanza – Sufficienza – Esclusione – Comunicazione della stessa alla controparte – Idoneità – Principio ribadito in sede di giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, dal tenore letterale dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010 si evince che non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto da quello della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la corte territoriale, confermando integralmente la statuizione impugnata, ha rigettato l'appello proposto dal condomino avverso la sentenza di primo grado che, nel dichiarare improcedibile la domanda attorea per violazione del termine ex art. 1137, comma 2, cod. civ., aveva ritenuto tardiva la comunicazione della domanda di mediazione resa dal condomino attore all'amministratore condominiale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione II civile, sentenza 28 gennaio 2019, n. 2273).
Corte di Appello di Bari, sezione III civile, sentenza 15 settembre 2022 n. 1335 – Presidente Ancona; Relatore Manzionna

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©