Civile

Gratuito patrocinio, nel processo tributario l’opposizione al diniego o revoca al giudice civile

Le sezioni Unite civili colmano tramite interpretazione del Testo unico sulle spese di giustizia un vuoto normativo dovuto alla mancanza di norma specifica in ambito tributario sull’organo competente a decidere l’impugnazione

di Paola Rossi

Contro il diniego di ammissione al gratuito patrocinio o la sua revoca nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione in quanto la competenza è del giudice civile.

Con la sentenza n. 20929/2025 le sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno di fatto chiarito quale sia - e in base a quale procedura - l’organo deputato a decidere contro il diniego o la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio decisa dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato istituita presso le Commissioni tributarie provinciali.

E, in mancanza di norme specifiche nel Testo unico in materia di spese di giustizia nell’ambito del contenzioso tributario, le sezioni Unite - interpretando le regole invece esplicitamente previste per il processo penale, civile e amministrativo - hanno in primis escluso analogie con quello penale dove il procedimento per l’ammissione al beneficio per i non abbienti è “accessorio” a quello principale ed è strettamente connesso al concreto esercizio del diritto di difesa. Al punto che, nel processo penale l’opposizione può essere promossa dal difensore stesso a differenza degli altri processi dove l’azione spetta all’interessato.

Il principio
Con la decisione odierna viene affermato che contro i provvedimenti che dispongono il rigetto della domanda o la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposti dalla Commissione ad hoc istituita presso la Commissione tributaria sono validamente impugnabili con lo strumento dell’opposizione prevista dall’articolo 170 del testo unico (Dpr 115/2002) e, quindi, davanti al tribunale civile attraverso il ricorso disciplinato dall’articolo 15 del Dlgs 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione). Tale ultima norma è esplicitamente richiamata dal suddetto articolo 170 del Tu sulle spese di giustizia che regola l’opposizione contro il decreto di pagamento che liquida i compensi dei difensori e degli ausiliari affermando che essa va proposta davanti al tribunale civile con applicazione del rito semplificato di cognizione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©