Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria, ingiustificata omessa partecipazione al procedimento ed irrogazione sanzione pecuniaria; (iii) controversie agrarie, tentativo obbligatorio di conciliazione e domanda riconvenzionale; (iv) negoziazione assistita, perimetro applicativo ed azione di inefficacia di pagamenti; (v) mediazione obbligatoria, spese del procedimento e regime delle spese di giudizio; (vi) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e controversie giuslavoristiche; (vii) mediazione obbligatoria, conformità tra istanza di mediazione e domanda giudiziale ed avveramento della condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Reggio Emilia, Sezione II civile, sentenza 14 febbraio 2023, n. 181
La decisione riafferma che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 9 marzo 2023, n. 1076
La pronuncia ribadisce che la sanzione pecuniaria applicabile in caso di ingiustificata omessa partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria prescinde dall'esito del successivo giudizio di merito.

CONCILIAZIONE/CONTROVERSIE AGRARIE Tribunale di Teramo, Sezione civile, sentenza 27 marzo 2023, n. 267
La pronuncia riafferma che al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria soggiace anche la domanda proposta in via riconvenzionale, la cui mancanza comporta pertanto la declaratoria di improcedibilità della medesima.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Roma, Sezione civile, sentenza 28 marzo 2023, n. 4944
La sentenza afferma che non è soggetta al previo esperimento della procedura di negoziazione assistita l'azione di revoca promossa ai sensi dell'articolo 44 della legge fallimentare.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Trani, Sezione civile, sentenza 28 marzo 2023, n. 534
La pronuncia rimarca che, all'esito di un giudizio di merito relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese dallo stesso sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'artic olo 91 cod. proc. civ.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Catanzaro, Sezione L civile, sentenza 5 aprile 2023, n. 265
La pronuncia rimarca che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge a pena di improcedibilità della domanda giudiziale non deve essere esperito per le azioni relative a controversie in materia di lavoro.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, Sezione II civile, sentenza 5 aprile 2023, n. 1519
La decisione afferma che, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, essendo invece sufficiente che i fatti posti a fondamento dell'azione giudiziaria siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.
(Cost, articolo 24; Cpc, articoli 645, 648 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Il fondamento di tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a composizione di un contrasto giurisprudenziale, rinviene il suo fondamento nell'assunto che l'accesso alla giurisdizione non può giungere alla perdita del diritto di agire tutelato costituzionalmente, considerato che la revoca del decreto ingiuntivo opposto consente al creditore la possibilità di effettuare una nuova richiesta ed ottenere l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che nessuna delle parti aveva avviato il procedimento conciliativo disposto con ordinanza in sede di prima udienza, ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Reggio Emilia, Sezione II civile, sentenza 14 febbraio 2023, n. 181 – Giudice Carlucci

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Parte chiamata – Omessa partecipazione senza giustificato motivo – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 a norma del quale "...Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento (di mediazione) senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio..." contiene una prescrizione che prescinde dall'esito del giudizio e la cui "ratio" risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ha condannato l'istituto di credito convenuto, oltre alla refusione delle spese di lite, anche al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio, avendo lo stesso omesso di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria promosso dall'attore "ante causam" senza fornire al riguardo alcuna giustificazione).
Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 9 marzo 2023, n. 1076 – Giudice Ratti

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie agrarie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Ricomprensione. (Cpc, articoli 36, 167 e 183; Legge, n. 203/1982, articoli 17 e 46; D.lgs., n. 150/2011, articolo 11)
In tema di controversie agrarie, l'onere del previo tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 46 della legge n. 203 del 1982 grava anche sulla parte che propone una domanda riconvenzionale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore dell'opposto in base alla relazione resa dall'Ispettorato agrario ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge al fine di ottenere il pagamento dei miglioramenti apportati al fondo dopo l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale, il giudice adito, nel rigettare l'opposizione proposta dai proprietari, ha dichiarato improcedibili tutte le domande riconvenzionali spiegate in giudizio da quest'ultimi).
Tribunale di Teramo, Sezione civile, sentenza 27 marzo 2023, n. 267 – Presidente Di Girolamo – Relatore Mastro

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Azione di revoca ex art. 44 della legge fallimentare – Assoggettamento alla procedura conciliativa – Esclusione – Fondamento. (Rd, n. 267/1942, articolo 44; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, non è soggetta al previo esperimento della procedura conciliativa la domanda con la quale viene richiesta la declaratoria di inefficacia di un pagamento ai sensi dell'articolo 44 del Rd n. 267 del 1942. Infatti, l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014, prevedendo testualmente la "proposizione in giudizio di una domanda di pagamento di qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro" non è applicabile a tale azione, la quale non concerne una domanda di pagamento bensì la dichiarazione di inefficacia dello stesso. Invero, in linea anche con quanto disposto dalla stessa giurisprudenza di legittimità per la revocatoria fallimentare – consistendo anche la medesima nell'ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito mediante la restituzione del corrispondente importo – la predetta azione non necessita di un'esplicita domanda, perché il suo perseguimento è compreso necessariamente nel "petitum" originario, sorgendo il debito di restituzione con la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore e volto proprio ad ottenere il recupero delle somme versate dal debitore in violazione della "par condicio" (Nel caso di specie, pur rigettando la domanda con la quale la società attrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, aveva chiesto ex articolo 44 della legge fallimentare la declaratoria di inefficacia del pagamento di un compenso seguito in favore del convenuto a titolo di prestazioni professionali, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultimo per mancato preventivo esperimento da parte dell'attrice medesima della procedura di negoziazione assistita). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 luglio 2015, n. 13767; Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 settembre 2009, n. 19989).
Tribunale di Roma, Sezione civile, sentenza 28 marzo 2023, n. 4944 – Giudice Miccio

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Spese processuali – Controversia assoggettata a mediazione obbligatoria – Spese inerenti alla procedura di mediazione – Giudizio di merito – Parte soccombente – Condanna alla refusione delle spese di mediazione in favore del vincitore – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articolo 91; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in forza del principio di causalità intercorrente tra la procedura conciliativa ed il successivo giudizio di merito, le spese sostenute dall'attore per l'espletamento della fase di mediazione devono essere rimborsate dal convenuto soccombente ex articolo 91 cod. proc. civ. in quanto esborsi (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto ascrivibile alla materia dei contratti assicurativi ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, nell'accogliere la domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo dovuto a seguito del furto del proprio autoveicolo assicurato con la convenuta compagnia assicuratrice, il giudice adito, oltre alle spese di giudizio, ha condannato quest'ultima anche al pagamento di un ulteriore somma a titolo di danno emergente quale rimborso delle spese sostenute per l'attivazione della procedura di mediazione "ante causam", conclusasi con esito negativo per mancata adesione della convenuta medesima).
Tribunale di Trani, Sezione civile, sentenza 28 marzo 2023, n. 534 – Giudice Montecalvo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Controversia giuslavoristica – Assoggettamento – Esclusione. (Cpc, articolo 409; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il tentativo di mediaconciliazione previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 a pena di improcedibilità della domanda giudiziale non deve essere esperito per le azioni relative a controversie insorte in materia di lavoro (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza di titoli di credito rimasti insoluti e riconducibili ad asserite prestazioni di lavoro rese in favore della società appellante, la corte territoriale, nell'accogliere il gravame, con revoca dell'ingiunzione di pagamento, rigetto della domanda monitoria e condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio pronunciata a carico dell'appellato, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità riproposta da quest'ultimo in sede di gravame per mancato esperimento ad opera della controparte della procedura di mediazione obbligatoria).
Corte di Appello di Catanzaro, Sezione L civile, sentenza 5 aprile 2023, n. 265 – Presidente Portale – Relatore Cestone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Istanza di mediazione – Contenuto – Conformità tra istanza di mediazione e successiva domanda giudiziale – Osservanza fini della procedibilità del giudizio di merito – Necessità – Presupposti e limiti – Individuazione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia successoria. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, muovendo dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, il quale prevede che nell'istanza di mediazione siano esplicitati, oltre all'organismo ed alle parti, anche "l'oggetto e le ragioni della pretesa", il difetto della condizione di procedibilità della domanda giudiziale conseguente alla difformità tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quelli del successivo giudizio di merito, sussiste solo qualora in quest'ultimo la predetta domanda abbia un "petitum" più ampio di quello della istanza di mediazione, e si fondi su fatti costituitivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale, ovvero su differenti "ragioni della pretesa". Più precisamente, perché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, essendo invece sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda. In altri termini, pertanto, l'obbligo nascente dalla citata disposizione va riferito al nucleo più significativo e rilevante della controversia e non alle domande accessorie che possano emergere con il compiuto dispiegarsi dell'attività difensiva della parte che promuove il giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia successoria, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti per omesso esperimento da parte dell'attore del tentativo di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, con riferimento alla domanda relativa al conto corrente caduto in successione: nella circostanza, infatti, nel promuovere il giudizio, l'attore aveva inserito una domanda di restituzione delle somme già nella titolarità della "de cuius", versate sul conto corrente della stessa, articolando l'oggetto della lesione subita in qualità di legittimario, ed arricchendo pertanto la domanda di riduzione già compiutamente individuata nell'istanza di mediazione, senza tuttavia modificare la "causa petendi" e, neppure, il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa, non alterando la corrispondenza tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quelli del successivo giudizio di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29333).
Tribunale di Torino, Sezione II civile, sentenza 5 aprile 2023, n. 1519 – Presidente Di Castellino – Relatore Marongiu

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