Una importante ordinanza resa dalla terza sezione civile della Corte di cassazione (n. 18518 dell'8luglio 2024) consente di inquadrare, in modo chiaro e sistematico, il meccanismo di funzionamento della colpa presunta in capo al custode di un bene, secondo il principio posto nel nostro ordinamento dall'articolo 2051 del codice civile.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 7 febbraio-8 luglio 2024 n. 18518 - Presidente De Stefano; Relatore Guizzi

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento - Responsabilità per danni da cose in custodia - Natura oggettiva - Principio distributivo dell'onere della prova.

In materia di responsabilità ex articolo 2051 del codice civile, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. A carico del soggetto custode della cosa, invece, resta l'onere di provare la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, primo periodo, del codice penale come causa esclusiva di tale evento.

Una importante ordinanza resa dalla terza sezione civile della Corte di cassazione (n. 18518 dell'8luglio 2024) consente di inquadrare, in modo chiaro e sistematico, il meccanismo di funzionamento della colpa presunta in capo al custode di un bene, secondo il principio posto nel nostro ordinamento dall'articolo 2051 del codice civile.

Il merito della decisione

In particolare, come si vedrà, la decisione ha il pregevole merito di chiarire, diremmo una volta per tutte, il meccanismo distributivo degli oneri probatori fra custode...

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