Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo ed azione pauliana; (iii) mediazione obbligatoria, partecipazione dell'amministratore e condizione di procedibilità; (iv) consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, finalità ed ambito applicativo; (v) negoziazione assistita ed azione di risarcimento del danno da circolazione stradale; (vi) giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria giudiziale su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale e condizione di procedibilità; (vii) mediazione obbligatoria e sanzione pecuniaria per ingiustificata omessa partecipazione al procedimento.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Firenze, Sezione II civile, sentenza 11 ottobre 2022, n. 2253
La pronuncia afferma nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sull'opposto anche se il giudice, nell'assegnare il termine per introdurre il procedimento, abbia espressamente allocato tale onere in capo all'opponente.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Roma, Sezione VIII civile, sentenza 12 ottobre 2022, n. 14895
La sentenza riafferma che l'azione revocatoria, non attenendo alla materia dei diritti reali bensì a quella della conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, non rientra nell'ambito applicativo della mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Trento, Sezione civile, sentenza 26 ottobre 2022, n. 607
La decisione afferma che in caso di controversia insorta in materia condominiale soggetta a mediazione obbligatoria, l'amministratore di condominio, il quale risulti privo dell'autorizzazione assembleare per la partecipazione al procedimento, non è tenuto a richiedere al mediatore una proroga della prima comparizione al fine di convocare l'assemblea condominiale, ove la controparte, già in sede di primo incontro, abbia già manifestato al mediatore ed alla controparte la volontà di non procedere oltre con la mediazione.

ATP/CONCILIAZIONE Tribunale di Castrovillari, Sezione L civile, sentenza 3 novembre 2022, n. 1569
La pronuncia, resa all'esito di una controversia in materia giuslavoristica, rimarca come il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite disciplinato dal codice di rito (696-bis c.p.c.) sia istituto riconducibile a pieno titolo nell'alveo delle "alternative dispute resolution", ponendosi come strumento alternativo di risoluzione delle controversie e non già quale strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 3 novembre 2022, n. 4281
La sentenza, resa in tema di negoziazione assistita, afferma che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 132 del 2014, laddove attribuisce rilevanza al decorso del termine di trenta giorni di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 132 del 2014 in relazione alle circostanze della non accettazione ovvero al rifiuto dell'invito alla procedura intende riferirsi al profilo della decadenza e non già della prescrizione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pisa, Sezione civile, sentenza 15 novembre 2022, n. 1401
La pronuncia afferma che nel giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria giudiziale su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale l'improcedibilità della domanda proposta da uno dei due coniugi per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria non involge l'intero giudizio, comprensivo della domanda svolta dall'altro coniuge, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 17 novembre 2022, n. 3643
La sentenza afferma che la pena pecuniaria posta dalla legge a carico della parte che non partecipi al procedimento senza giustificato motivo non può essere irrogata nel caso in cui la parte chiamata, a fronte di un termine non ragionevole concesso dall'organismo di mediazione per la partecipazione al primo incontro, abbia invano chiesto una proroga dello stesso al fine di valutare la domanda formulata dalla parte istante.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte gravata – Creditore opposto – Necessità a pena di improcedibilità del giudizio – Onere espressamente allocato dal giudice in capo al debitore opponente – Irrilevanza – Fondamento.
(Cpc, articoli 633, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava, a pena di improcedibilità dell'azione monitoria previa revoca del decreto d'ingiunzione, sull'opposto, a nulla rilevando al riguardo che il giudice, nell'assegnare il termine per introdurre il procedimento, abbia espressamente allocato tale onere in capo all'opponente. Infatti, la disposizione citata fissa un principio generale in base al quale l'onere di introdurre la procedura, prevista quale condizione di procedibilità dell'azione, incombe su colui che intende avanzare la domanda – da individuare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel convenuto opposto – principio che non è derogabile da parte del giudice, posto che la "ratio" della previsione della condizione di procedibilità è quella secondo la quale è colui che intende promuovere l'azione a dover previamente ricercare le vie di una soluzione alternativa della controversia (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, accogliendo l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando tuttavia interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto sulla questione scrutinata solo dopo l'introduzione del gravame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Corte di Appello di Firenze, Sezione II civile, sentenza 11 ottobre 2022, n. 2253 – Presidente Mori – Estensore Nicoletti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Materie – Diritti reali – Azione pauliana – Assoggettamento – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 167 e 2901; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'azione revocatoria promossa ex articolo 2901 cod. civ., non vertendo sulla qualificazione ed attribuzione di diritti reali, bensì riguardando una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda volta alla declaratoria di inefficacia di un atto di costituzione di fondo patrimoniale finalizzato ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della società attrice, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità con la quale i convenuti avevano lamentato la violazione della citata disposizione, per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione; né, osserva la pronuncia in esame, la necessità di esperire il predetto tentativo può derivare dall'oggetto del giudizio, concernente diritti derivanti da un contratto bancario, in quanto, nella circostanza, il contratto di finanziamento aveva costituito esclusivamente il titolo in forza del quale la società attrice aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dei convenuti).
Tribunale di Roma, Sezione VIII civile, sentenza 12 ottobre 2022, n. 14895 – Giudice Luparelli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio negli edifici – Primo incontro – Amministratore – Legittimazione a partecipare al procedimento – Mancanza della delibera assembleare autorizzativa – Diniego di proseguire manifestato dalla controparte – Proroga della prima comparizione al fine di convocare l'assemblea condominiale – Necessità – Esclusione. (Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad una controversia insorta in materia condominiale, l'amministratore di condominio, il quale risulti privo dell'autorizzazione assembleare per la partecipazione al procedimento, non è tenuto a richiedere al mediatore una proroga della prima comparizione ex articolo 71-quater disp. att. cod. civ. al fine di convocare l'assemblea condominiale, qualora la controparte, già in sede di primo incontro, abbia già manifestato al mediatore ed alla controparte la volontà di non procedere oltre con la mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali, il giudice adito, ritenuta superflua la convocazione assembleare a fronte del diniego della società opposta nel dar corso al tentativo obbligatorio di conciliazione, ha ritenuto di conseguenza infondata l'eccezione di improcedibilità dalla domanda sollevata da quest'ultima per aver l'amministratore condominiale partecipato alla procedura privo del potere necessario per comporre la controversia, non avendo l'assemblea dei condomini nulla deliberato in merito alla mediazione).
Tribunale di Trento, Sezione civile, sentenza 26 ottobre 2022, n. 607 – Giudice Morandini

Procedimento civile – Procedimento civile – Procedimenti di istruzione preventiva – Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Finalità – Ambito applicativo – Portata – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cpc, articolo 686–bis)
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis cod. proc. civ., è nella sostanza uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, di talché l'espletamento di tale consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolp 696, comma 1, cod. proc. civ., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Attesa la citata funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto non sono consentite interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale non già della responsabilità ma del rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare (Nel caso di specie, relativo ad una domanda con la quale il lavoratore ricorrente, previa rideterminazione e quantificazione dell'effettiva entità delle prestazioni lavorative rese fino alla cessazione del rapporto per intervenute dimissioni, aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, il giudice adito ha disatteso le eccezioni sollevate da quest'ultimo in merito all'utilizzabilità della consulenza tecnica espletata dal ricorrente in via preventiva al fine di consentire l'ingresso dell'elaborato peritale nel giudizio di merito).
Tribunale di Castrovillari, Sezione L civile, sentenza 3 novembre 2022, n. 1569 – Giudice Caputo

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Art. 8 del D.L. n. 162/2014 – Disciplina della decadenza – Applicabilità – Limiti – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale. (Cc, articoli 2934 e 2947; Dl, n. 132/2014, articoli 4 e 8)
In tema di negoziazione assistita, la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto–legge n. 132 del 2014, poi convertito, con modificazione, nella legge n. 162 del 2014, laddove attribuisce rilevanza al decorso del termine di trenta giorni di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto–legge n. 132 del 2014 in relazione alle circostanze della non accettazione ovvero al rifiuto dell'invito alla procedura intende riferirsi al profilo della decadenza e non già della prescrizione (Nel caso di specie, il giudice d'appello, rigettando il gravame, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata emessa dal giudice di prime cure che, all'esito di una controversia insorta in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato appellante nei confronti della compagnia assicuratrice appellata per intervenuta prescrizione del diritto attoreo ex articolo 2947, comma 2, cod. civ., in quanto dalla data dell'inoltro, via PEC, dell'invito alla stipula della negoziazione assistita, aveva fatto seguito, solo dopo il decorso di oltre due anni, la richiesta di risarcimento del danno).
Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 3 novembre 2022, n. 4281 – Giudice Tassone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Diritti reali – Giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria giudiziale su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale – Litisconsorzio necessario – Configurabilità – Esclusione – Riflessi in caso di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria da parte di un solo coniuge. (Cc, articoli 167, 170 e 2647; Cpc, articoli 102; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
A differenza del giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria del fondo patrimoniale, dove gli effetti della sentenza riguardano tutti i titolari del fondo, in quanto la decisione investe la sua stessa costituzione, nel giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria giudiziale su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, l'eventualità che, dal punto di vista pratico, l'iscrizione dell'ipoteca possa incidere sullo scopo del fondo, sottraendo alcuni beni, non significa che si configuri un rapporto plurisoggettivo e non implica che la decisione debba essere pronunciata nei confronti anche dell'altro coniuge. Ne consegue che, ove venga dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da uno dei due coniugi per non aver esperito il procedimento di mediazione obbligatoria disposta dal giudice, trattandosi di controversia insorta in materia di diritti reali, tale improcedibilità non involge l'intero giudizio, comprensivo della domanda svolta dall'altro coniuge, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (Nel caso di specie, il giudice adito, disposta con ordinanza la separazione della posizione della coniuge attrice, la quale aveva omesso di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, non ravvisando un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ha successivamente con sentenza dichiarato improcedibile la domanda proposta da quest'ultima per violazione dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 febbraio 2009, n. 4856).
Tribunale di Pisa, Sezione civile, sentenza 15 novembre 2022, n. 1401 – Giudice Migliorino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mancata partecipazione senza giustificato motivo – Sanzione pecuniaria – Parte chiamata – Termine non ragionevole per la partecipazione al primo incontro – Richiesta di proroga – Diniego – Mancata partecipazione – Condotta scriminante – Sussistenza. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, norma che sanziona con pena pecuniaria la parte che non partecipi al procedimento senza giustificato motivo, non trova applicazione nel caso in cui la parte chiamata, a fronte di un termine non ragionevole concesso dall'organismo di mediazione per la partecipazione al primo incontro, abbia debitamente documentato di aver invano chiesto una proroga dello stesso al fine di valutare la domanda formulata dalla parte istante (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello con cui gli appellanti avevano censurato la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure omesso di sanzionare, in applicazione dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, la banca appellata ritenuta responsabile di non aver partecipato al procedimento di mediazione).
Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 17 novembre 2022, n. 3643 – Presidente Raineri – Estensore Baccolini

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