Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) assicurazione, perizia contrattuale e disciplina in tema di arbitrato; (ii) mediazione obbligatoria, condominio e azione risarcitoria per infiltrazioni dannose; (iii) mediazione obbligatoria e natura del termine concesso dal giudice per la presentazione dell'istanza; (iv) negoziazione assistita, invito formulato in corso di giudizio e condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e domanda riconvenzionale; (vi) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Livorno, Sezione civile, sentenza 13 luglio 2021, n. 586
Richiamando nella parte motiva alcuni consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, la decisione, mettendo in luce i caratteri che distinguono la perizia contrattuale tanto dall'arbitraggio quanto dall'arbitrato rituale e irrituale, sancisce l'inapplicabilità all'istituto predetto della norma, di natura imperativa, che impone l'osservanza del principio del contraddittorio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Napoli, Sezione X civile, sentenza 19 luglio 2021, n. 6685
La pronuncia afferma che non è soggetta al procedimento di mediazione, in quanto non attinente alla materia condominiale, la controversia avente a oggetto la domanda con quale il conduttore di un immobile sito in edificio condominiale chieda il risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni prodotte dalla rottura di una colonna fecale condominiale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Tempio Pausania, Sezione civile, sentenza 19 luglio 2021, n. 286
La decisione, resa in tema di mediazione demandata dal giudice, aderendo all'indirizzo incline a ritenere ordinatorio il termine quindicinale concesso dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione, conclude che l'improcedibilità del giudizio non possa essere dichiarata ove il procedimento deflattivo, benché avviato in ritardo rispetto al predetto termine, abbia poi avuto regolare sviluppo e definizione sia pure con esito negativo.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Milano, Sezione X civile, sentenza 11 agosto 2021, n. 6966
La sentenza afferma che, ove la procedura venga disposta dal giudice in corso di causa, deve ritenersi idoneo a realizzare la condizione di procedibilità della domanda l'invito notificato alla controparte dai legali muniti di procura speciale alle liti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 16 agosto 2021, n. 714
La pronuncia, resa in tema di mediazione obbligatoria, afferma che, ove una domanda giudiziale rientri nell'ambito delle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010 il tentativo obbligatorio di mediazione debba essere avviato anche se la stessa sia proposta in via riconvenzionale, rivestendo il convenuto che proponga domanda riconvenzionale la veste sostanziale di attore.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Patti, Sezione civile, sentenza 13 settembre 2021, n. 662
La pronuncia, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio a composizione di un contrasto giurisprudenziale, riafferma che l'onere di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta, la quale, in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale, sconta la sanzione della improcedibilità della domanda azionata in via monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Arbitrato – Contratto di assicurazione – Perizia contrattuale – Nozione – Disciplina dettata in tema di arbitrato – Principio del contraddittorio – Applicabilità – Esclusione. (Cc, articoli 1349, 1374, 1425, 1427, 1882 e 1904; Cpc, articoli 101, 806, 808–ter, 827)
Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione demandino a un collegio arbitrale l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata la prestazione di un indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ed escludano dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità e operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, configurandosi, piuttosto, quale perizia contrattuale, che per sua natura vale soltanto ad accertare tra le parti un dato tecnico, ma non la sussistenza o meno del diritto; in tal caso, viene negozialmente conferita al collegio non già la composizione di contestazioni insorte o che possano insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la sola formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva. Ne consegue l'inapplicabilità dei principi normativi riferibili all'arbitrato, e, appunto, l'annullabilità della pronuncia solo nel caso di "vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti)" (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in ambito assicurativo, il giudice adito ha rispinto la domanda con la quale la compagnia assicuratrice, prospettando l'applicabilità all'istituto della perizia contrattuale della disposizione di cui all'articolo 808-ter n. 5, del Cc, dettata per l'arbitrato irrituale, aveva impugnato la decisione emessa dal collegio peritale nominato dalle parti secondo quanto previsto dalla polizza infortuni lamentando che il presidente del collegio medesimo aveva omesso di instaurare il contraddittorio prima di acquisire i pareri scritti richiesti a due specialisti consultati, ovvero non essendo stata prevista l'interlocuzione tra questi ultimi ed il consulente indicato dall'arbitro nominato dalla medesima compagnia). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 novembre 2018, n. 28511; Cassazione, sezione I civile, sentenza 10 maggio 2007, n. 10705).
Tribunale di Livorno, Sezione civile, sentenza 13 luglio 2021, n. 586 – Giudice Cardi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio negli edifici – Azione di risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni prodotte dalla rottura di una colonna fecale condominiale – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Non è soggetta al procedimento di mediazione, in quanto non attinente alla materia condominiale, la controversia avente a oggetto la domanda con quale il conduttore di un immobile sito in edificio condominiale chieda il risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni prodotte dalla rottura di una colonna fecale condominiale. La lite, infatti, non concerne i rapporti condominiali, ma ha a oggetto la domanda risarcitoria proposta da un soggetto, peraltro estraneo alla compagine condominiale, nei confronti del Condominio, quale proprietario dell'impianto fognario e delle colonne fecali (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto superata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio convenuto per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione o, in subordine, per mancato invito alla negoziazione assistita, in ragione della circostanza che, nel termine concesso dal giudice medesimo nel corso della prima udienza, parte attrice aveva comunque invitato il Condominio a stipulare una convenzione di negoziazione assistita poi regolarmente svoltasi e conclusasi con esito negativo come attestato dal verbale prodotto in giudizio da parte dell'attrice medesima).
Tribunale di Napoli, Sezione X civile, sentenza 19 luglio 2021, n. 6685 – Giudice Forziati

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere ordinatorio – Conseguenze. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
L'improcedibilità della domanda giudiziale non può essere dichiarata se non prevista dalla legge e le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non suscettibili di estensione analogica. Ne consegue che, in tema di mediazione obbligatoria – nel caso di specie, disposta per ordine del giudice ex articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010 – il termine di quindici giorni ivi sancito debba ritenersi ordinatorio e non già perentorio, in quanto è lo stesso dettato normativo che non lo identifica come tale, né la perentorietà può desumersi dallo scopo o dalla funzione adempiuta dal termine medesimo, proprio perché a rilevare non è l'instaurazione ma lo svolgimento del procedimento di mediazione in sé (Nel caso di specie, relativo ad una controversia attinente alla materia medico-sanitaria, il giudice adito ha disatteso eccezione di improcedibilità del giudizio per violazione, da parte dell'attrice, del predetto termine di quindici giorni per la proposizione del procedimento di mediazione disposto dallo stesso giudice in corso di causa, in quanto, nella circostanza, il procedimento stesso, benché avviato in ritardo rispetto al termine concesso, aveva comunque avuto regolare sviluppo e si era concluso anche se con esito negativo, così da far ritenere che l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo cui era destinato).
Tribunale di Tempio Pausania, Sezione civile, sentenza 19 luglio 2021, n. 286 – Giudice Marino

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Procedura disposta dal giudice in corso di causa – Invito notificato alla controparte da parte dei legali muniti di procura speciale – Idoneità al fine dell'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio – Sussistenza. (Cpc, articolo 84; Dl 132/2014, articoli 3 e 4)
In tema di negoziazione assistita, la sottoscrizione della parte non è prevista a pena di nullità dell'invito, sicché, ove la procedura venga disposta dal giudice in corso di causa, deve ritenersi idoneo a realizzare la condizione di procedibilità della domanda l'invito notificato alla controparte dai legali muniti di procura speciale alle liti dopo l'introduzione del giudizio.
Tribunale di Milano, Sezione X civile, sentenza 11 agosto 2021, n. 6966 – Giudice Fedele

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Inclusione – Principio di economia processuale – Applicabilità – Conseguenze. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 36 e 167; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ove una domanda giudiziale rientri nell'ambito delle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010 il tentativo obbligatorio di mediazione dev'essere avviato anche se la stessa sia proposta in via riconvenzionale, rivestendo il convenuto che proponga domanda riconvenzionale la veste sostanziale di attore. Tuttavia, al fine di evitare la dilatazione dei tempi del giudizio, appare conforme alla "ratio" dell'economia processuale sostenere che il tentativo di mediazione, ove avviato in corso di causa sull'eccezione di parte o rilievo ufficioso del giudice, quindi dopo l'instaurazione del contraddittorio e la proposizione della domanda riconvenzionale, non debba essere nuovamente avviato sulla domanda riconvenzionale, ma possa essere esperito da entrambe le parti nel termine assegnato dal giudice e possa avere ad oggetto entrambe le domande principale e riconvenzionale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in cui, a fronte di una domanda dell'attore di condanna dei convenuti al rilascio di un immobile occupato senza titolo dai convenuti, quest'ultimi avevano richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento della simulazione dell'acquisto in capo all'attore, il giudice adito, ritenuto che la domanda di simulazione fosse da intendere come soggetta al tentativo di mediazione obbligatorio, vanamente esperito dal solo attore, e che il termine perentorio assegnato per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria fosse rivolto a tutte le parti, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda di simulazione, non avendo le parti convenute rispettato il predetto termine). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 18 gennaio 2006, n. 830).
Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 16 agosto 2021, n. 714 – Giudice Angiuli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata – Creditore opposto – Omesso esperimento del tentativo – Improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo – Fattispecie relativa a controversia in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta per il mancato pagamento di una somma ingiunta a titolo di saldo debitore di un contratto di finanziamento, il giudice adito, rilevato che l'opposta, quale parte gravata dell'incombente, non aveva esperito il tentativo di conciliazione, né in corso di causa aveva chiesto un nuovo termine per la proposizione della domanda di mediazione, ha concluso per l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto opposto, compensando tuttavia integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della novità e complessità delle questioni trattate, nonché dei dubbi interpretativi esistenti in materia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Patti, Sezione civile, sentenza 13 settembre 2021, n. 662 – Giudice Casdia

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