Affidamento condiviso del minore anche se c'è litigiosità tra i genitori
Il principio non vale quando i rapporti conflittuali tra i coniugi abbiano ripercussioni negative sul figlio
L'affidamento condiviso è il regime che i genitori devono rispettare nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, anche nel caso in cui i rapporti tra madre e padre siano conflittuali.
La decisione. La Cassazione (ordinanza n. 21312/22) chiarisce che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento dei figli condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo "più in positivo" sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche, "in negativo" sulla inidoneità educativa, ovvero, manifesta carenza dell'altro genitore.
La Cassazione precisa, poi, che l'affidamento a entrambi i genitori è da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i coniugi abbiano cessato il rapporto di convivenza e il grave conflitto fra gli stessi non è di per sé solo, idoneo a escluderlo.
La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere i connotati ostativi alla relativa applicazione ove venga messo in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tale da pregiudicare il loro interesse.
Nel caso di specie la Corte d'appello, pur avendo riscontrato un'elevata conflittualità tra i genitori ha, tuttavia, considerato che la stessa, nei fatti, non fosse ostativa all'affido condiviso, pur mantenendo inalterato il domicilio prevalente del minore presso la madre.