Affidamento in prova al servizio sociale: la continua reperibilità è presupposto indefettibile del beneficio
a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto
Ordinamento penitenziario - Misura dell'affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni del beneficio - Rapporto diretto con il servizio sociale - Necessità.
Ai fini della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale è richiesto un contatto diretto tra il soggetto sottoposto ed il servizio sociale, sia nella fase precedente l'applicazione della misura per consentire la raccolta delle informazioni indispensabili, sia nel corso della sua esecuzione, atteso che solo in presenza di tale condizione è possibile valutare la condotta e soprattutto l'osservanza delle prescrizioni concernenti la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 14 giugno 2021 n. 23236
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Parametri di valutazione - Indicazione.
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 3 febbraio 2020 n. 4390
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità dell'istituto a soggetto irreperibile - Esclusione - 'Ratio'.
L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone indefettibilmente la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso dell'esecuzione dello stesso, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22442
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Giudizio prognostico - Parametri di valutazione - Indicazione.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione).
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 8 ottobre 2018 n. 44992
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