Civile

Agenzia della riscossione in causa anche senza Avvocatura dello Stato

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di Laura Ambrosi

Ampia discrezionalità dell’agenzia delle Entrate-riscossione nella scelta del legale cui farsi assistere. Rimane l’obbligo di rivolgersi all’Avvocatura dello Stato nei casi di massima rilevanza ovvero aventi notevoli riflessi economici. La difesa erariale, inoltre, deve patrocinare le cause previste dalla specifica convenzione sottoscritta con l’Agenzia salvo le ipotesi di conflitto o di apposita delibera.

A fornire questi principi è la Corte di cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 30008 depositata ieri, 19 novembre.

Il fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un preavviso di fermo del proprio autoveicolo emesso da Equitalia da parte di un contribuente.

Dopo i giudizi di merito, l’agenzia delle Entrate-riscossione, evidenziando di essere subentrata in tutti i rapporti giuridici di Equitalia, ricorreva in Cassazione per il tramite di un avvocato del libero foro.

La terza sezione civile della Corte di cassazione (ordinanza n. 18350/2019), rilevando dubbi sull’eventuale obbligatorietà dell’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato ovvero anche di avvocati del libero foro, rimetteva la decisione alle Sezioni unite.

La soluzione

L’alto consesso ha innanzitutto rilevato che l’istituzione dell’agenzia delle Entrate-riscossione ha comportato la necessità di identificare il regime della sua rappresentanza in giudizio. Sul punto, la sezione tributaria aveva ritenuto l’invalidità del mandato all’avvocato del libero foro in difetto di un atto organizzativo generale e di un’apposita delibera specifica che indichi le ragioni per cui non si sia avvalsa dell’Avvocatura dello Stato.

Peraltro, il principio affermato in tale pronuncia era riferibile a ogni ipotesi di contenzioso tributario e non e in qualunque grado di giudizio. L’ordinanza di rimessione ha tuttavia sollevato alcuni dubbi in proposito.

Le Sezioni Unite, dopo aver analizzato la norma in vigore e le relative modifiche anche recenti, hanno, in estrema sintesi, ritenuto che ferma restando la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, l’agenzia delle Entrate-riscossione si avvale:

dell’Avvocatura dello Stato in questioni particolarmente rilevanti o aventi notevoli riflessi economici, nonché previsti dalla convenzione all’uopo stipulata con la difesa erariale, con esclusione dei casi di conflitto e di apposita delibera da adottare in casi speciali;

di avvocati del libero foro in tutti gli altri casi e in quelli in cui anche se riservati all’avvocatura dalla convenzione quest’ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio. In questa ipotesi non è necessaria alcuna formalità né una specifica delibera.

Quando la scelta tra l’avvocatura erariale e un avvocato del libero foro dipende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra agenzia e avvocatura ovvero di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia comporta necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge e pertanto non occorre l’allegazione neanche nel giudizio di legittimità.

Corte di cassazione – Sentenza 30098/2019

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