Civile

Agevolazioni prima casa, la nozione di superficie utile complessiva costituisce un parametro idoneo per individuare un'abitazione di lusso

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Agevolazioni fiscali - Prima casa - Superficie Utile complessiva - Non conta l'abitabilità
Per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “prima casa”, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui al Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 2 agosto 1969, articolo 6 pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a prescindere dal requisito dell'abitabilità'. Costituisce parametro idoneo la riutilizzabilità degli ambienti: i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione possono essere computati nella superficie utile complessiva.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 maggio 2018 n. 10994

Tributi (in generale) – Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - In genere - Acquisto della prima casa - Benefici fiscali - Nozione di abitazione di lusso - Superficie utile complessiva - Parametro dell'abitabilità - Irrilevanza - Utilizzabilità degli ambienti - Vani cantina e soffitta indissolubilmente legati all'abitazione - Inclusione – Configurabilità
In tema d'imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “prima casa”, di cui all'art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione “ratione temporis” vigente, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a prescindere dal requisito dell'abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo l'”utilizzabilità” degli ambienti, sicché i vani pur qualificati come cantina e soffitta ma con l'accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati sono computabili nella superficie utile complessiva.
•Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 21 settembre 2016 n. 18480

Tributi (in generale) – Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) – Agevolazioni varie – In genere - Agevolazione prima casa - Condizione ostativa secondo la disciplina vigente “ratione temporis” - Qualificazione di lusso - Superficie utile - Determinazione - Condizioni - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Rilevanza dei dati catastali – Esclusione
In tema di IVA, il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato “di lusso” e, quindi, escluso dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della Tabella A, Parte II, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo in vigore “ratione temporis”, anteriormente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 175 del 2014, va compiuto ai sensi dell'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, a prescindere dalla conformità dei relativi ambienti alle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio comunale sotto il profilo dell'altezza minima, rilevando unicamente la loro marcata potenzialità abitativa al momento dell'acquisto, in coerenza con l'apprezzamento del mercato immobiliare, e spettando al contribuente, a fronte dell'irrilevanza del mero dato catastale, l'onere di provare, mediante idonea documentazione tecnica, l'inutilizzabilità a scopo abitativo dei vani in questione.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 giugno 2016 n. 11556

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - In genere - Acquisto della “prima casa” - Benefici fiscali - Nozione di abitazione di lusso - Art. 6 del d.m. lavori pubblici del 2 agosto 1969 - Applicabilità - “Superficie utile complessiva” - Parametro dell'”abitabilità” - Irrilevanza - “Utilizzabilità” della superficie - Rilevanza - Vano deposito non abitabile - Computabilità - Agevole adeguamento ai parametri previsti dal regolamento edilizio - Sufficienza - Revoca del beneficio – Legittimità
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “prima casa”, di cui all'art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità abitativa dello stesso.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 novembre 2013 n. 25674

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