Comunitario e Internazionale

AI Act, al via il primo regolamento al mondo sull'intelligenza artificiale - Implicazioni in materia di copyright

Il primo regolamento al mondo sull'intelligenza artificiale ("<span id="U403080296504axG" style="font-weight:bold;font-style:italic;">AI Act</span>") ha ricevuto il parere favorevole da parte delle Commissioni del Parlamento Europeo in data 11 maggio. Il testo dovrà ora essere approvato in sessione plenaria dal Parlamento Europeo, il cui voto è previsto per il 12-15 giugno; dopodiché si avvieranno i negoziati con il Consiglio sulla forma definitiva della legge

immagine non disponibile

di Paola Furiosi e Federica Pezza*

Il primo regolamento al mondo sull'intelligenza artificiale ("AI Act") ha ricevuto il parere favorevole da parte delle Commissioni del Parlamento Europeo in data 11 maggio. Il testo dovrà ora essere approvato in sessione plenaria dal Parlamento Europeo, il cui voto è previsto per il 12-15 giugno; dopodiché si avvieranno i negoziati con il Consiglio sulla forma definitiva della legge.

Con tale normativa, vengono introdotti anche nuovi obblighi con riferimento ai modelli di intelligenza artificiale generativa quali, l'obbligo di documentare l'indicazione di contenuti protetti da copyright utilizzati per alimentare il modello e l'obbligo di indicare che il contenuto è stato generato da un'intelligenza artificiale ("AI").

L'AI generativa rappresenta oggi uno dei temi più scottanti della legge sul diritto d'autore, sia per quanto riguarda la disciplina degli input utilizzati nel processo creativo, sia in merito alla tutelabilità e relativa eventuale paternità degli output generati. Con riferimento alla tutela degli input, ovvero i dati che vengono utilizzati nell'addestramento di modelli di AI generativa, abbiamo già assistito ai primi contenziosi oltreoceano.

Il nuovo AI Act va quindi esaminato come l'ulteriore tassello di un puzzle sempre più complesso, all'interno del quale principio di personalità, tutela autoriale, libertà di espressione ed innovazione sono tutti parte di un unico disegno.

La tutela degli input: ai sensi dell'AI Act (liability)

Con riferimento alla questione degli input utilizzati per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale, l'AI Act offre spunti interessanti in materia di obblighi del fornitore. Allo stesso modo ulteriori spunti di riflessione provengono dall'analisi empirica ed in particolare da alcuni claim sollevati recentemente negli Stati Uniti.

Sul primo profilo, ai sensi dell'articolo 28b (4c.) dell'AI Act, i fornitori di modelli generativi di AI devono "documentare e rendere disponibile al pubblico una sintesi dell'uso dei dati di addestramento protetti dalla legge sul diritto d'autore". Si prevede, quindi, quello che sembra un obbligo di clearance preventivo in capo ai fornitori dei servizi in questione, i quali, ai sensi della normativa, sarebbero tenuti ad elencare preventivamente qualsiasi contenuto coperto da diritto d'autore compreso tra i dati utilizzati per il training.

Tuttavia, in assenza di maggiori precisazioni sul punto da parte del legislatore europeo, non è chiaro quale debba essere il perimetro di tale attività preventiva. In particolare, quest'ultima rischierebbe di tradursi in un obbligo particolarmente gravoso per i fornitori dei modelli generativi di AI, anche in considerazione del principio di territorialità e delle questioni di ownership (inevitabilmente connesse al diritto d'autore).

Probabilmente, quindi, come avanzato da una parte della dottrina (João Pedro Quintais), se da un lato il tipo di trasparenza utile è quello che consente ai titolari dei diritti d'autore di accedere ai set di dati utilizzati dalla tecnologia AI al fine di esercitare il proprio opt-out, dall'altro non è chiaro come l'AI Act, nella sua attuale formulazione, possa permettere questo.

Pertanto, potrebbe essere utile inquadrare l'obbligo appena proposto come un obbligo di buona fede o di massimo impegno volto a documentare e fornire informazioni su come il fornitore tratta i dati di addestramento protetti da copyright.

Sul secondo profilo (i.e. l'analisi empirica), sempre più frequentemente assistiamo ad ipotesi di violazioni, incluse violazioni del diritto d'autore, a mezzo degli output generati dai servizi AI.

Ad esempio, nel campo dell'arte, a inizio 2023, la società G.I ha annunciato di aver avviato un procedimento legale contro la società S., produttore di un sistema AI in grado di generare immagini foto-realistiche, accusandolo di aver "copiato" milioni di sue immagini.

In particolare, come afferma la società di S. avrebbe scelto deliberatamente di ignorare le opzioni di licenza praticabili e le protezioni legali di lungo periodo al solo scopo di perseguire i propri interessi commerciali. Allo stesso modo, una seconda denuncia contro il medesimo operatore è stata presentata da tre artisti per conto della comunità delle arti visive, ritenendo che simili sistemi violino i diritti della comunità di artisti, utilizzando il loro lavoro senza accreditarli o ricompensarli.

A tal proposito, torna quindi in rilievo quell'obbligo di clearance preventiva previsto dall'AI Act che, ove adeguatamente chiarito nella propria portata applicativa, potrebbe quantomeno limitare fenomeni di questo tipo.

La tutela degli output creativi: il silenzio dell'AI Act

Con riferimento alla tutelabilità in forza del diritto d'autore delle opere create da sistemi AI, l'AI Act nulla dice, lasciando la relativa regolamentazione alle normative nazionali nonché all'opera della giurisprudenza.

Al riguardo, soprattutto nel contesto italiano ed europeo, vengono alla luce profili potenzialmente problematici con riferimento al concetto antropocentrico e formalistico di autorialità. In particolare, la Risoluzione n. 2020/2015 del Parlamento Europeo sui diritti di proprietà intellettuale e le tecnologie generate da AI precisa che il concetto di creazione intellettuale non può prescindere dalla personalità dell'autore umano e che dotare le tecnologie AI di personalità giuridica avrebbe ripercussioni negative sui creatori umani in termini di incentivi.

Tale ricostruzione, che sembrerebbe tipica di un contesto europeo, è stata recentemente confermata anche in una pronuncia del Copyright Office negli Stati Uniti d'America (USCO), il quale ha annullato la registrazione del copyright inizialmente concessa ad un'artista newyorkese per il suo romanzo grafico realizzato tramite l'aiuto dell'applicazione di machine learning Midjourney.

Si segnala, comunque, che successivamente a tale pronuncia, il Copyright Office statunitense ha mostrato un'apertura al riconoscimento della tutela autoriale alle opere create tramite AI, specificando che, sebbene le opere tutelate dal diritto d'autore siano solo quelle prodotte della creatività umana, è necessario compiere una valutazione caso per caso per valutare se e in che modo gli strumenti tecnologici abbiano contribuito al processo creativo.

_____
*A cura dell'Avv. Paola Furiosi e dell'Associate Federica Pezza, PwC TLS


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©