Ai sindaci per tutelarsi non bastano i verbali: servono le denunce
La Cassazione fa scattare la responsabilità penale a titolo di concorso omissivo: come difendersi
La responsabilità penale dei membri del collegio sindacale viene normalmente contestata a titolo di concorso omissivo rispetto agli illeciti degli amministratori.
Ed infatti in base all’articolo 40, comma 2 del Codice penale, non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
In presenza così di condotte di bancarotta o di falsità nei bilanci commesse dagli amministratori, il collegio sindacale rischia di essere chiamato a rispondere in concorso, per omesso controllo e, più precisamente, per non aver impedito, azionando tutti i poteri ispettivi e di denuncia di cui dispone, che gli amministratori consumassero questi illeciti.
Peraltro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ad esempio Cassazione, sezione 5 penale, sentenza n. 156/2021) questi adempimenti sono ancora più necessari allorché i professionisti fanno parte dell’organo di controllo anche di altre società del gruppo coinvolte nell’operazione avendo, in questo caso, una maggiore consapevolezza degli accadimenti aziendali dell’intero gruppo.
Da tener poi presente che il controllo dei sindaci non va circoscritto all’operato degli amministratori, ma deve essere esteso all’intera attività sociale, nell’interesse non solo dei soci ma anche dei creditori.
Il collegio deve attivare i propri poteri di intervento con il compimento di atti di ispezione e controllo e, nel caso, denunciare l’accaduto al tribunale non potendosi limitare a semplici richieste di chiarimenti agli amministratori.
Si tratta di una circostanza che va tenuta ben presente in quanto, non di rado, i membri dell’organo di controllo ritengono che la verbalizzazione di eventuali anomalie, riscontrate rispetto alle attività degli amministratori, sia comunque sufficiente ad escludere il loro coinvolgimento ai fini penali.
In realtà, secondo un rigoroso orientamento della Suprema Corte (per tutte: sentenza 11308/2020) il collegio risponde in concorso del dissesto della società per aver dato parere favorevole all’approvazione dei bilanci, a nulla rilevando che, nel corso degli anni, in alcuni verbali abbia segnalato talune anomalie. I
n sostanza, in presenza di gravi violazioni che rischiano di cagionare un danno alla società o ai creditori, il collegio, una volta constatato che l’organo amministrativo e gestore è risultato inerte alle sue segnalazioni, deve azionare i più penetranti poteri di denuncia.
Va da sé che, ovviamente, non esiste un automatismo tra inadempimento e responsabilità penale.
Nelle varie sentenze della Suprema Corte di affermazione della responsabilità penale concorrente con l’organo di controllo, emerge di sovente un ruolo gravemente omissivo e connivente dei sindaci rispetto a situazioni ben conosciute e visibili di decozione della società.
Rispetto a queste situazioni non vengono poste in essere le dovute attività di vigilanza e controllo, talvolta affidate a relazioni per l’approvazione dei bilanci dai contenuti del tutto formali e privi di specifici riferimenti alla reale situazione societaria.
In alcune pronunce la Suprema Corte ha evidenziato addirittura errori di probabile trasposizione di “file” (cosiddetto “copia e incolla”) relativi ad altre situazioni (ad esempio, nominativo di altre società o verbali di precedenti verifiche sempre di identico contenuto) a comprova della superficialità dell’attività di controllo svolta.
Revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, competente il tribunale delle imprese
di Carola Pagliuca e Davide di Marcantonio (*)