Comunitario e Internazionale

Al giudice dove risiede l'attore l'illecito antitrust del convenuto di altro Paese Ue

La vicenda origina dalla lamentela di un albergo tedesco presente sulla piattaforma Booking.com, che ha agito direttamente in Germania contro la società di diritto olandese

di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ammesso - anche nell'ambito di un rapporto contrattuale - il ricorso al giudice del luogo dove risiede l'attore che agisca per la violazione della norma nazionale concorrenziale che vieta qualsiasi abuso di posizione dominante contro il convenuto che sia stabilito in altro Stato membro. Con la sentenza sulla causa C-59/19 la Cgue ha affermato che l'azione contro la violazione di una norma di legge e non per la corretta esecuzione contrattuale rientri tra gli illeciti civili dolosi o colposi disciplinati dal regolamento Bruxelles I bis (n. 2015/2012) e spetta al giudice nazionale individuare se l'azione rientri in tale categoria che è disciplinata al punto 2 dell'articolo 7.

Il rinvio pregiudiziale - La vicenda origina dalla lamentela di un albergo tedesco presente sulla piattaforma Booking.com, che ha agito direttamente in Germania contro la società di diritto olandese leader nelle prenotazioni on line. La lite puntava a ottenere la cessazione di un abuso di posizione dominante sostenuto dall'albergo contro la Booking.com. E la Cgue ha chiarito che benché i comportamenti in tal modo contestati siano messi in atto nell'ambito di un rapporto contrattuale, si applica a essi la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi prevista dal regolamento Bruxelles I bis.
La società di diritto tedesco che gestisce l'albergo in Germania, aveva stipulato nel 2009 un contratto con la Booking.com BV, società di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi e che gestisce una piattaforma di prenotazione alberghiera. Si trattava di un contratto tipo fornito dalla Booking.com nel quale era stabilito era stabilita una formula standard di accettazione delle condizioni generali più volte modificate dalla Booking, che a parere dell'albergo approffittava della propria posizione dominante sul mercato delle prenotazioni on line. La società tedesca si è opposta per iscritto all'inclusione, nel contratto di cui trattasi, di una nuova versione delle condizioni generali che la Booking.com aveva comunicato alle proprie controparti contrattuali il 25 giugno 2015. Essa riteneva di non avere avuto altra scelta se non quella di stipulare tale contratto e di subire l'effetto delle successive modifiche delle condizioni generali della Booking.com a causa della posizione dominante detenuta da quest'ultima sul mercato dei servizi di intermediazione e dei portali di prenotazione alberghiera, nonostante l'iniquità e, dunque, la contrarietà al diritto nazionale della concorrenza. Il giudice tedesco riteneva che non sussistesse la competenza generale delle autorità giurisdizionali nazionali ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, in quanto avendo la Booking.com la propria sede nei Paesi Bassi, non erano state dimostrate né la competenza speciale a titolo del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, né quella a titolo del luogo dell'evento dannoso in materia di illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, di tale regolamento. Spiega la Cgue che "qualora un attore si avvalga di una delle suddette norme, è necessario che l'autorità giurisdizionale adita verifichi se le pretese dell'attore rientrino, indipendentemente dalla loro qualificazione nel diritto nazionale, nella materia contrattuale oppure, al contrario, nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi" ai sensi del regolamento Bruxelles I bis.

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