Al giudice ordinario le lesioni al diritto alla salute o alla proprietà da danno ambientale
Ambienti - Rifiuti - Gestione - Danno ambientale - Lesioni alla salute e alla proprietà - Giurisdizione amministrativa - Conflitto di giurisdizione - Giurisdizione ordinaria - Sussiste.
Va affermata la competenza del giudice ordinario qualora si lamenti la lesione del bene della salute e del diritto di godere del proprio immobile, a causa delle concrete e specifiche scelte operative dell'azienda di gestione dei rifiuti in quanto scelte lasciate all'iniziativa dell'impresa e, ove l'attività nociva derivi da una regolazione amministrativa comunale, allo stesso giudice ordinario è riconosciuto il dovere di disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminare le conseguenze dannose. (Nella specie la Corte ha accolto la richiesta del TAR di risolvere il conflitto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione ad una istanza di un privato che chiedeva la cessazione delle molestie subite, e il relativo risarcimento del danno, a causa delle immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti nonché dalla presenza di topi, provenienti da un vicino punto di raccolta rifiuti)
Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20824
Danno ambientale - Impugnazione dei provvedimenti amministrativi - Danni alla salute o alla proprietà causati dal medesimo fatto generatore del danno ambientale - Azione risarcitoria e inibitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
In materia di danno ambientale, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 310 del d.lgs. n. 152 del 2006, le controversie derivanti dall'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui al precedente art. 309, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo. L'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l'effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l'attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell'ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose.
Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Ordinanza 23 aprile 2020 n. 8092
Gestione dei rifiuti solidi urbani - Gestione di impianto di compostaggio e riciclaggio e della relativa discarica - Domanda di inibitoria e risarcimento danni- Condotta contestata - Esercizio del relativo ciclo produttivo - Concrete modalità tecniche non contemplate direttamente dai provvedimenti amministrativi - Giurisdizione ordinaria.
In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso che la condotta contestata integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa, allorquando non siano dettate particolari regole esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti amministrativi, sicché non risulta in alcun modo coinvolto il pubblico potere.
Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Ordinanza 8 maggio 2017, n. 11142
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