Civile

In vigore la "nuova" Class action, ampliato il perimetro soggettivo e oggettivo

L'istituto trova applicazione in ogni ambito nel quale un'impresa o un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità pongano in essere comportamenti illeciti plurioffensivi. E potrà essere utilizzata anche nei rapporti B2B. Il rischio di esposizione al contenzioso per le imprese

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di Francesca Rolla*

Il 19 maggio 2021, dopo vari rinvii rispetto alla data originariamente prevista, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di azione di classe, stabilite dalla Legge 12 aprile 2019, n. 31 .

In concomitanza con l'entrata in vigore della legge il Ministero della Giustizia ha attivato la piattaforma telematica che consente di consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione.

Vediamo in breve le principali novità e le criticità della nuova disciplina.

1- L'ampliamento del perimetro soggettivo e oggettivo

La "nuova" class action non è più limitata alla tutela dei "diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti (…) nonché degli interessi collettivi" come attualmente previsto, ma potrà essere esperita da soggetti danneggiati che siano portatori di diritti individuali omogenei.

L'istituto trova dunque applicazione in ogni ambito nel quale un'impresa o un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità pongano in essere comportamenti illeciti plurioffensivi, dando così vita a una "classe" di soggetti danneggiati. E potrà essere utilizzata anche nei rapporti B2B.

Una simile estensione può risultare incompatibile con le finalità di economia processuale della riforma: la possibilità di azionare le più svariate pretese extracontrattuali può infatti comportare la necessità di accertare posizioni che richiedono valutazioni personalizzate e, quindi, non omogenee, compromettendo la ratio di fondo dell'istituto.

L'estensione del perimetro soggettivo e oggettivo può inoltre esporre le imprese al rischio di un contenzioso abnorme, con conseguenze pregiudizievoli sul piano economico e reputazionale.

2. Il termine per aderire alla classe

Altra importante novità riguarda il termine per l'adesione alla classe, che può ora avvenire anche successivamente alla sentenza di merito che sancisce la responsabilità del danneggiante. Questa previsione desta non poche perplessità, in quanto determina una perdurante incertezza sulla dimensione della classe e, quindi rende assai difficile, per l'impresa resistente, approntare tutti i presidi, anche di ordine contabile, in relazione al rischio di soccombenza. Inoltre, essa non favorisce l'adozione di soluzioni transattive nella fase di merito del giudizio.

3. Caratteristiche salienti del procedimento

Il procedimento delineato dalla Riforma è regolato dal rito sommario (ex art. 702-bis c.p.c.) e si articola in tre fasi distinte.

Fase di ammissibilità. Analogamente alla disciplina attualmente in vigore, l'azione è sottoposta a un vaglio di ammissibilità.

Competente a decidere è il Tribunale (in particolare il Tribunale del luogo ove ha sede la parte resistente - sezione specializzata in materia di impresa), dinanzi al quale la causa si instaura con ricorso. A

ll'esito della prima udienza, il Tribunale decide con ordinanza e dichiara inammissibile o ammissibile la domanda. L'ordinanza è reclamabile davanti alla Corte d'Appello.

La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, non sussiste omogeneità dei diritti individuali oppure se il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi onon appare in grado di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio.

Se il Tribunale ritiene ammissibile l'azione, emette ordinanza con cui fissa un termine perentorio per l'adesione all'azione, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei e specifica gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti.

Fase di merito. Il Tribunale gode di un ampio margine di discrezionalità nella conduzione del procedimento ("omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio") e, ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente, può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici.

Se accoglie la domanda, il Tribunale, oltre ad accertare la responsabilità del resistente, definisce le caratteristiche dei diritti individuali omogenei e gli elementi necessari per l'inclusione nella classe.

Procede poi alla nomina di un giudice delegato per la gestione della procedura di adesione e per decidere sulle liquidazioni, nonché alla nomina di un rappresentante comune degli aderenti.

La sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte di Appello competente.

Fase di liquidazione.. Completata la procedura di adesione da parte dei soggetti che ritengano di appartenere alla classe, il resistente può depositare una memoria difensiva e prendere posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda.

Entro 90 giorni dal deposito della memoria difensiva, il rappresentante comune degli aderenti predispone un progetto dei diritti individuali omogenei contenente motivate conclusioni per ognuno.

Nei 30 giorni successivi, le parti possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi, sulla cui base il rappresentante comune apporta variazioni al progetto.

Infine, interviene il giudice delegato che, con decreto motivato, decide sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute a ogni aderente.

Resta ora da vedere se la "nuova" class action avrà più fortuna di quella introdotta nel lontano 2007 (in 14 anni sono state pochissime le azioni di classe che hanno superato il vaglio di ammissibilità) e, soprattutto, come l'azione di classe italiana si coordinerà con il modello armonizzato di azione rappresentativa europea, introdotto dalla direttiva europea 2020/1828 e che per scongiurare il rischio di abusi e cercare un equilibrio tra la tutela degli interessi dei consumatori e la necessità di certezza del diritto per le imprese, si ispira al principio del "chi perde paga".

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*A cura di Francesca Rolla, socia del dipartimento di contenzioso e arbitrati di Hogan Lovells

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