Giustizia

Al via la Riforma del processo civile: è rebus per il regime transitorio ritoccato da Milleproroghe e Dl Pnrr3

Dal 28 febbraio entra in vigore il nuovo rito civile. Tra timori e incertezze interpretative in scena il d-day della riforma Cartabia

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di Laura Biarella

Nel groviglio cronologico dell’articolato della riforma civile Cartabia (Dlgs n. 149/22) all’operatore del diritto non sarà sfuggito l’intento “orientativo” dell’articolo 35 che, nella finalità di regolamentare il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti sia di quelli di nuova instaurazione, detta la disciplina transitoria, ma il cui testo è apparso “caleidoscopico”, essendo risultato oggetto di plurimi adattamenti normativi succeduti in poche settimane. Il legislatore delegato, infatti, ha individuato una timeline con date diverse e, nel contempo, differenti criteri di applicazione delle norme contenute nella riforma. Il primo comma, nella primissima formulazione, stabiliva un criterio generale optando per l’applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, calendarizzando talune eccezioni cronologiche per l’entrata in vigore di specifiche norme. Vediamone l’evoluzione, tra legge di bilancio, decreto milleproroghe (già convertito in legge) e decreto-legge PNRR 3, cercando di fotografare lo stato dell’arte al 28 febbraio 2023.

La legge di bilancio anticipa la roadmap della Cartabia

In prima battuta l’articolo 1, comma 380, della legge n. 197/22 (legge di bilancio) ha emendato l’articolo 35 (della riforma Cartabia) in più punti, sostituendo la data del 30 giugno 2023 con una precedente: il 28 febbraio 2023, pur facendo permanere l’entrata in vigore (presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione) dal 1° gennaio 2023:

  • delle norme sull’obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro Pa, rispetto ai quali l’entrata in vigore veniva differita al 28 febbraio 2023);
  • dello svolgimento delle udienze da remoto (art. 127 bis c.p.c.);
  • della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte (art. 127 ter c.p.c.).

Tali disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2023, anche per i procedimenti pendenti, per tutelare la continuità con la disciplina emergenziale decaduta il 31 dicembre scorso, e a dette disposizioni veniva affiancato l’articolo 193, comma 2, del Cpc, sul giuramento del Ctu. Pertanto, l’art. 193, comma 2, del Cpc, ha trovato operatività il 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti, in modo simmetrico all’articolo 127-ter del Cpc, il quale legittima il giudice di sostituire l’udienza con lo scambio di note scritte, senza la presenza delle parti. Sempre il 1° gennaio 2023 hanno avuto il via, per i giudizi “pendenti” innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni sull’udienza cartolare e da remoto e sul giuramento telematico del Ctu, mentre saranno operative dal 30 giugno 2023 le disposizioni relative all’obbligo di deposito telematico degli atti dei difensori. Ulteriore novità dettata dalla legge di bilancio ha riguardato la disciplina riformata del giudizio di appello (capi I e II del titolo III del libro II, nonché artt. 283, 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.), operativa dal 28 febbraio 2023, con la precisazione che risulta applicabile non più verso tutte le impugnazioni interposte a sentenze depositate dopo detta data, ma a tutte le impugnazioni proposte dopo la stessa. Resta invece immutata la disciplina transitoria relativa al giudizio di cassazione: le norme del capo III del titolo III del libro II e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione hanno avuto vigore dal I° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dalla stessa, a eccezione degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che trovano applicazione pure ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al I° gennaio 2023, per i quali non sia risultata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Sempre al I° gennaio era stata anticipata la data di efficacia dell’art. 363 bis c.p.c., in tema di rinvio pregiudiziale del giudice di merito, finanche per i procedimenti in tale data pendenti. Nella stessa legge di bilancio veniva statuito che le disposizioni sull’esecuzione forzata (art. 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), d.lgs. n. 149/2022) abbiano vigore per gli atti di precetto notificati dopo il 28 febbraio 2023, mentre veniva tenuta ferma l’efficacia, a decorrere dal 30 giugno 2023, degli artt. 4, comma 1, e 10, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022, sulla mediazione familiare e le abrogazioni in tema di affiliazione commerciale.

Milleproroghe e novità durante la conversione in legge: posticipo norme ascolto minore e testimonianza nel rito famiglia

L’articolo 8, comma 8, del decreto cd. milleproroghe (convertito in legge n. 14/2023) reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell’ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. Il comma 9 proroga sino al 31 maggio 2023 l’obbligo di pagamento con sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’art. 30 del TU in materia di spese di giustizia. Pertanto, a norma dell’articolo 35, comma 1, del Dlgs n. 149/2022 le disposizioni della medesima riforma civile hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, e continuano ad applicarsi rispettivamente:

•            alle udienze (è stato soppresso il riferimento presente nel testo prima vigente alle camere di consiglio) da svolgere fino al 30 giugno 2023,

•            alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023.

Tuttavia, il comma 9-bis dell’art. 8 dello stesso decreto cd. milleproroghe, inserito nel corso dell’iter di conversione in legge da parte del Senato, ha posticipato la vigenza delle disposizioni introdotte dalla riforma del processo civile (D. lgs. n. 149/2022) in materia di ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nel procedimento in materia di persone, minori e famiglie. Quindi, le stesse si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023, anziché successivamente al 28 febbraio 2023. Più precisamente tale disposizione prevede che, in deroga all’art. 35 del D. Lgs. 149/2022 il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l’ascolto del minore e l’assunzione delle testimonianze, previsto dall’articolo 473-bis.1, comma II, del c.p.c., si applica ai procedimenti introdotti dopo il 30 giugno 2023, anziché successivamente al 28 febbraio 2023, come previsto nel testo previgente dell’art. 35 della riforma Cartabia.

Il decreto PNRR 3: più digitalizzazione e addio archivi analogici

Il decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023 (cosiddetto PNRR 3, il cui iter di conversione deve ancora iniziare) ha previsto una serie di disposizioni in materia di giustizia, dalla digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici, dall’obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice fino al deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione. Ancora una volta l’articolo 35 (della riforma Cartabia) è stato oggetto di maquillage normativo, e stavolta a opera di un altro articolo 35, ma collocato nel decreto cosiddetto PNRR 3. Più in dettaglio, al comma 4, l’articolo 35 PNRR 3, statuisce che, salvo quanto previsto dall’art.  35, comma 3, secondo periodo, della riforma civile Cartabia (quindi, del Dlgs n. 149/2022: «Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data»), le disposizioni di cui al comma 3 (dell’articolo 35 del PNRR 3) hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano pure ai procedimenti già pendenti a quella data. Tale comma 3 ha apportato un paio di modificazioni all’articolo 196-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di rito civile e disposizioni transitorie:

  • al I comma le parole “Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il” sono state sostituite da “Il”, e dopo le parole “da parte” sono state inserite “del pubblico ministero,”;   
  • il secondo comma è stato sostituito dal seguente: “Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”.
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