Alcoltest, valido il prelievo su conducente incosciente senza l'avviso difensivo della Polizia richiedente
L'esame ematico in ospedale per accertare lo stato di ebbrezza non può essere impedito dalle condizioni conseguenti all'incidente
Gli avvisi difensivi non possone essere dati - all'evidenza - a persona in stato di incoscienza. Ma ciò non può comportare una pregiudiziale immunità per chi si renda colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui persino sia derivato un incidente, con o senza controparte.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 28466/2021 - ha escluso la nullità dell'accertamento espletato sul ricorrente ricoverato in stato di incoscienza e non assistito da un avvocato. Una presa di posizione - già espressa in alcuni precedenti di legittimità - che riduce la ben nota rilevanza che ha l'avviso di poter essere assistito da difensore al momento dell'espletamento dell'esame del tasso alcolemico di una persona che si è posta alla guida. È di sicuro un orientamento da seguire nel suo evolversi, in quanto appare aver individuato una circostanza atta a porre nel nulla quella che è stata sempre considerata una causa di invalidità dell'esame alcolimetrico richiesto dalla Polizia giudiziaria.
Sul punto la Cassazione, infine, precisa che la responsabilità penale di chi guida in stato di ebbrezza deriva dalla violazione di un divieto posto a tutela non solo degli altri, ma anche dello stesso conducente. Per cui, come nel caso concreto, se si verifica un incidente che non coinvolge altre persone e in cui l'unico danneggiato è il conducente stesso non viene meno l'esigenza pubblica di sanzionare la guida sotto l'influenza dell'alcol. La finalità pubblicistica - come affermato dalla Cassazione in altra recente sentenza - è quella di combattere una battaglia contro una consuetudine all'assunzione di alcol, considerata come piaga sociale.