All'adunanza plenaria l'esclusione o meno di mandante Rti che chiede un concordato in bianco
Al vaglio il conflitto di giurisprudenza sulla necessità di autorizzazione giudiziale per la permanenza in gara
All'Adunanza plenaria la questione dell'esclusione dalla gara a seguito dell' istanza del " concordato in bianco" o "preconcordato" presentata dall'impresa mandante di un raggruppamento temporaneo partecipante. La rimessione è stata decisa dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 309/2020. I dubbi riguardano l'applicazione dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare e la permenza dei requisiti di legittimazione alla partecipazione della gara pubblica su cui si sono espressi orientamenti contrapposti di giurisprudenza. I quesiti posti al fine di un'univoca interpretazione della questione sono i seguenti:
a) se la presentazione di un'istanza di concordato in bianco da parte dell'impresa mandante di un raggruppamento temporaneo debba ritenersi causa di automatica esclusione dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, ovvero se la presentazione di detta istanza non inibisca la partecipazione alle procedure per l'affidamento di commesse pubbliche, quanto meno nell'ipotesi in cui essa contenga una domanda prenotativa per la continuità aziendale;
b) se la partecipazione alle gare pubbliche debba ritenersi atto di straordinaria amministrazione e, dunque, possa consentirsi alle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo ("in bianco") la partecipazione alle stesse gare, soltanto previa autorizzazione giudiziale nei casi urgenti, ovvero se detta autorizzazione debba ritenersi mera condizione integrativa dell'efficacia dell'aggiudicazione;
c) in quale fase della procedura di affidamento l'autorizzazione giudiziale di ammissione alla continuità aziendale debba intervenire per la sua tempestività ai fini della legittimità della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione della gara;
d) se sia possibile o meno la sostituzione della mandante che abbia presentato ricorso di concordato preventivo con altro operatore economico subentrante anche in fase di gara, ovvero se sia possibile soltanto la mera estromissione della mandante e se, in questo caso, l'esclusione del Rti dalla gara possa essere evitata unicamente qualora la mandataria e le restanti imprese partecipanti al raggruppamento soddisfino in proprio i requisiti di partecipazione.
Il concordato preventivo può infatti essere o "con continuità aziendale" o "in bianco" (preconcordato), cioè fino alla presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la continuità aziendale. La questione da risolvere è relativa alle conseguenze dirette sulla mandante del Rti che presenta domanda di concordato in bianco e alle conseguenze sulle imprese partecipanti al raggruppamento. L'orientamento più restrittivo che considera incompatibile l'istanza di concordato in bianco con la possiblità di continuare a partecipare alla gara contempla solo l'eccezione dell'autorizzazione giudiziale sul presuppiosto dell'urgenza.
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