All’avvocato sospeso è inibita anche l’attività professionale stragiudiziale. Nel periodo di sospensione dalla professione, infatti, “l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza legale stragiudiziale ex art. 2 co. 6 L. n. 247/2012”. È quanto ha rammentato il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 216/2024 pubblicata il 22 ottobre scorso...
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