Amministrativo

Ambiente: il titolare dell'autorizzazione e non il gestore dell'impianto risponde del superamento dei limiti

Con la sentenza in commento il giudice sardo si è pronunciato sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal gestore del servizio idrico integrato, titolare dell'autorizzazione allo scarico di un impianto di depurazione di acque reflue

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di Amedeo Pisanti *

Tribunale di Cagliari, Sezione Civile, sentenza n. 1266 del 29/05/2020

(massima) Il gestore del Servizio Idrico Integrato, rappresentato dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua d'uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, risponde delle condotte contestate e delle relative sanzioni per il superamento dei valori limite imposti all'impianto di depurazione ex d.lgs. 152/06 e dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Amministrazione provinciale in suo favore, non potendovisi sottrarre ad esse per l'effetto dell'incarico del servizio di conduzione dell'impianto conferito ad un soggetto terzo.
Infatti, in materia di violazione delle prescrizioni dettate per la regolazione degli scarichi di acque reflue a tutela delle risorse idriche e dei corpi recettori, il soggetto responsabile si identifica nel titolare di ciascuno scarico e della relativa autorizzazione amministrativa.

Con la sentenza in commento il giudice sardo si è pronunciato sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal gestore del servizio idrico integrato, titolare dell'autorizzazione allo scarico di un impianto di depurazione di acque reflue. Poiché la conduzione dell'impianto era stata affidata ad un soggetto terzo, secondo il gestore le sanzioni amministrative conseguenti il superamento dei valori limite di emissione dell'impianto fissati dal d.lgs. 152/06 avrebbero dovuto essere comminate al conduttore, risultando la condotta gestoria sanzionata riconducibile soltanto a quest'ultimo.

Il giudice ha rigettato l'eccezione, accogliendo la prospettazione dell'amministrazione provinciale e confermandone l'operato.

Secondo il Tribunale, infatti, il rapporto tra titolare dell'autorizzazione allo scarico e conduttore dell'impianto è un rapporto esclusivamente interno, con la conseguenza che quest'ultimo è incaricato solamente del servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti di sollevamento fognario.

Il gestore, invece, che ha in carico i servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, risponde in via esclusiva dei danni derivanti ai terzi, per ragioni legate alla non corretta gestione del servizio e/o manutenzione delle opere inerenti il servizio, ovvero qualsivoglia omissione di attività, avuto riguardo alla natura pubblica del servizio.

Invero, in base al secondo comma dell'articolo 124 del d.lgs 152/2006 (la norma sancisce innanzitutto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ndr), l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico e quindi al gestore del servizio idrico integrato, che è soggetto diverso da quello che, eventualmente, come nel caso di specie, conduce meramente l'impianto di depurazione o che è proprietario dello scarico (cfr. TAR Emilia Romagna – Bologna, sent. n. 1010/2010, Tribunale di Cagliari, sent. n. 2519/2020).

La sopra richiamata norma stabilisce che «l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto».

L'autorizzazione allo scarico, dunque, è rilasciata solo al titolare dell'attività da cui lo stesso origina e questi solamente è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti dalla legge, atteso che esclusivamente su esso grava l'obbligo di mantenere le acque reflue nei limiti di legge, sebbene nell'esercizio della propria attività, nel caso di specie di gestore del servizio idrico integrato, il titolare possa avvalersi di terzi per la conduzione di un impianto nell'ambito del più complesso sistema di gestione del servizio.

La riprova di tale conseguenza può essere rinvenuta nell'art. 124, co. 12, del d.lgs. 152/2006, che nel regolamentare i casi di subentro in precedente attività, prevede espressamente che «per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo […] deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico».

Eventuali rapporti interni tra il gestore ed il conduttore, pertanto, in base ai quali quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a mallevare il primo, non sono opponibili all'autorità amministrativa che infligge la sanzione e possono tutt'al più essere fatti valere nell'ambito di una responsabilità per inadempimento contrattuale assunta sulla base di una obbligazione di diritto privato dal conduttore dell'impianto nei confronti del gestore che glielo ha affidato.

In senso conforme si erano già espressi in precedenza altri tribunali dell'isola. In particolare il Tribunale di Nuoro, in caso analogo alla fattispecie in esame, a proposito di un contratto di affidamento di conduzione dell'impianto di depurazione ad apposita ditta da parte del gestore ha statuito che «con il contratto di appalto sopra indicato la società non ha ceduto in alcun modo il proprio ruolo di gestore del servizio idrico integrato, ma si e limitata ad appaltare il servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti di depurazione alla società (……). Dal momento che permane in ogni caso in capo al gestore la qualità di gestore del servizio idrico integrato, la condotta sanzionata deve essere attribuita alla società opponente, che anche in caso di appalto di una parte dei servizi non può esimersi dalle responsabilità afferenti al proprio ruolo di gestore del Servizio Idrico» (cfr. Tribunale di Nuoro, sent. 551/2017; conf. Tribunale di Cagliari, sent. n. 623/2019; sent. 2519/2020).

Il principio del resto trova origine in un precedente della Corte di Cassazione, secondo la quale il titolare dell'autorizzazione allo scarico «è da considerarsi il primo destinatario del precetto legislativo di cui all'art. 21, comma terzo legge 319 del 1976, come modificato dalla legge 172 del 1995 che vieta il superamento nelle acque scaricate dei limiti di accettabilità stabiliti dalle apposite tabelle; né nel caso di violazione di tali prescrizioni, la conseguente responsabilità è esclusa dalla circostanza che la gestione tecnica dell'impianto sia stata data in appalto a una ditta specializzata, giacché il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi» (cfr. Cass. sent. n. 8537/2005).

Ne consegue che il titolare dell'autorizzazione allo scarico risponde ai sensi dell'art. 6 della l. 689/1981 per la violazione dei doveri di vigilanza anche per il colpevole comportamento del soggetto terzo cui eventualmente ha affidato in conduzione l'impianto nel quale vengono rilevate le violazioni di legge.

*a cura dell'Avv. Amedeo Pisanti – Amministrativista Cassazionista , Studio Legale Pisanti

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