Civile

Amianto, morte per malattia professionale anche se fumatori

Francesco Machina Grifeo

Il decesso per malattia professionale, nel caso carcinoma polmonare dovuto alla prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi, può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo. Si chiama principio di «equivalenza delle cause», una nozione di matrice penalistica ma che trova puntuale applicazione anche nel processo civile. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 15762 di oggi, rigettando il ricorso di una Srl che aveva impugnato la decisione della Corte di appello di Torino per insussistenza del «nesso di causalità».

Per l'azienda ricorrente infatti affermare «l'equivalenza causale della esposizione alle sostanze nocive e della abitudine al fumo nella causazione dell'evento», nel contempo «escludendo la rilevanza del contributo proporzionale che ogni causa avrebbe fornito alla causazione dell'evento», integrava una violazione di legge, «trasfondendo i principi che regolano la prova penale (art. 41 c.p.) nella determinazione delle conseguenze patrimoniali dell'illecito».

In particolare, nel ricorso in Appello, la società aveva contestato «l'incidenza causale dell'abitudine al tabagismo che avrebbe dovuto ridurre il risarcimento del 50%». Per la Cassazione invece la Corte territoriale ha giustamente bocciato il motivo perché, come già chiarito dalla giurisprudenza, «anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento». «Salvo - prosegue la decisione - il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni». Una circostanza quest'ultima esclusa, però, dal giudice di secondo grado quanto al tabagismo, «considerato concausa dell'evento, ma non causa esclusiva».

Corte di cassazione - Sentenza 12 giugno 2019 n. 15762

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