Rassegne di Giurisprudenza

Amministratore di società e lavoro subordinato: compatibilità e condizioni

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Lavoro subordinato - Amministratore delegato o membro del consiglio di amministrazione - Rapporto di lavoro subordinato - Compatibilità.
Esiste compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato e la società stessa, purché sia data prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e pertanto della soggezione, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 aprile 2021 n. 10156

Lavoro subordinato - Compatibilità tra rapporto di amministrazione e di lavoro subordinato - Sussistenza - Requisiti.
La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è in astratto compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, sempre che il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 luglio 2020 n. 14972

Società di capitali - Organi sociali - Amministratori - Amministratore delegato o membro del consiglio di amministrazione - Qualità di amministratore di società di capitali e di lavoratore subordinato della società amministrata - Cumulabilità - Condizioni - Prova della subordinazione - Necessità - Contenuto.
Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e, cioè, dell'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Peraltro, l'accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici. Ne consegue che le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione, e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società, nel senso già sopra chiarito.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 maggio 2019 n. 14326

Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Organi sociali - Amministrazione - In genere.
La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 maggio 2000 n. 6819