Penale

Anche il palpeggiamento integra il reato di violenza sessuale

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di Andrea Alberto Moramarco

Il reato di violenza sessuale, nella forma consumata, è configurabile in presenza di un qualunque atto indirizzato verso zone erogene e idoneo a compromettere la libera determinazione della sessualità della vittima, compiuto con modalità costrittive o abusive. Pertanto, anche «palpeggiamenti e sfregamenti» possono integrare il reato ex articolo 609-bis cod. pen., salvo che la valutazione globale del fatto porti a ritenere configurabile la violenza sessuale di minore gravità, prevista dal comma 3 della medesima disposizione. Questo è quanto afferma il Tribunale di Napoli con la sentenza 4738/2019.

Il caso - All'origine della vicenda c'è la condotta posta in essere da un uomo su un treno della Circumvesuviana, sul quale viaggiava un gruppo di ragazzi di nazionalità francese in gita scolastica in Campania. Durante la corsa del treno, approfittando della folla, l'uomo si era avvicinato a una prima ragazza della scolaresca «iniziando a toccarle il sedere in maniera violenta e insistente», per poi puntare una seconda ragazza strusciando «le sue parti intime sulla gamba della stessa, nei pressi dell'inguine». Il tutto avveniva in pochi istanti con lo spavento delle due ragazze, che dopo aver subito le gesta dell'uomo si era dirette verso gli altri compagni mischiandosi nel gruppo. Le due scene furono però notate da due carabinieri che in quel momento si trovavano a svolgere un servizio di controllo in borghese all'interno del treno. Così uno dei due agenti ha fermato l'uomo per poi condurlo in caserma, mentre l'altro ha raccolto la denuncia delle due ragazze francesi.

In seguito, durante il processo per violenza sessuale nei confronti dell'uomo, che già in passato si era reso protagonista di episodi simili, il Collegio giudicante, ritenuto provato il fatto sulla base delle dichiarazioni delle due persone offese, ha riconosciuto la piena responsabilità penale dell'imputato, optando però per la circostanza attenuante ex articolo 609-bis comma 3 cod. pen.

Il perimetro applicativo della violenza sessuale - In primo luogo, i giudici napoletani ritengono che vi sia stata una violenza sessuale in forma consumata. Ciò in quanto, risultano integrati perfettamente sia il requisito della costrizione che quello del compimento di un atto sessuale. Quanto al primo, è sufficiente che si realizzi «una notevole compressione della libertà di autodeterminazione di un soggetto, tale che egli non abbia possibilità di scelta», circostanza avvenuta nella fattispecie in quanto vi è stata un'azione repentina consistita prima nel «palpeggiamento» e poi nello «strusciamento»; quanto al secondo, è sufficiente il compimento di un qualunque gesto idoneo a «compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale», circostanza avvenuta nella fattispecie in quanto il «palpeggiamento» e lo «strusciamento» sono contatti corporei «suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata».

La violenza sessuale di minore gravità - Ciò posto, per il Tribunale nel caso di specie è opportuno però mitigare la rigida e ampia interpretazione di "atto sessuale" e di "costrizione", anche alla luce della severa cornice edittale della norma, con la fattispecie attenuante, di cui al comma 3 della disposizione, in relazione al fatto che si è trattato di gesta che hanno offeso in modo non particolarmente grave la libertà sessuale delle due ragazze, le quali non si sono neppur costituite parti civili. Difatti, spiegano i giudici, per la configurabilità della minore gravità «deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima».

Ebbene, considerando il comportamento quasi maldestro dell'imputato, «nel contesto affollato del vagone, senza compromettere gravemente» la libertà sessuale delle persone offese, per il Tribunale «appare meno grave il fatto contestato» e ciò comporta il riconoscimento della fattispecie attenuata.

Tribunale di Napoli - Sezione V penale - Sentenza 3 maggio 2019 n. 4738

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