Anche il reddito di cittadinanza va conteggiato per il gratuito patrocinio
La risposta a interpello 313/2021: le somme erogate nel limite per l’accesso alla difesa a carico dello Stato
Il reddito di cittadinanza va considerato nel calcolo del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio. Di conseguenza non può essere ammesso al beneficio ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell'erogazione di tali somme superi il limite di reddito previsto a tal fine. È il chiarimento che arriva dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 313/2021 del 30 aprile. La richiesta di chiarimento era stata presentata da un soggetto che dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 per un importo pari a 1.280 euro. Pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta, per l'anno 2019, a 11.520 euro, ossia una somma superiore al limite fissato dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio, attualmente pari a 11.493,82 euro.
La soluzione prospettata
Il soggetto richiedente - da quanto si legge nella risposta a interpello - riteneva che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevasse ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e che, nel caso concreto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati interessato non potesse ammetterlo al beneficio.
Il reddito rilevante
L’agenzia delle Entrate ricorda che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro» in base all’articolo 76 del Dpr 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia). Inoltre «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante».
Per determinare il reddito «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».
I precedenti della Cassazione
Ma come risolvere il tema del reddito di cittadinanza «su cui non sussistono dubbi circa la non imponibilità delle somme erogate»? La risposta a interpello 313 fa riferimento, tra l’altro, a quanto indicato dalla Cassazione (ordinanza 24378 del 2019) in base alla quale nel calcolo del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile».