Rassegne di Giurisprudenza

Annullamento del contratto: necessari artifici o raggiri che incidono sul consenso della controparte

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti in generale - Azione di annullamento - Dolo - Consenso della controparte - Conclusione del contratto
A produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente; sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima. Secondo quanto disposto dall'articolo 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'articolo 1429 c.c.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 2, Ordinanza del 24 settembre 2021, n. 25968

Contratti in genere – Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Dolo - In genere configurabilità - Condizioni - Contegno del "deceptor" - Rilevanza - Limiti - Fattispecie
Il dolo che vizia la volontà e causa l'annullamento del contratto implica necessariamente la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima e il convincimento che sia possibile determinare con artifici, menzogne e raggiri la volontà altrui, inducendola specificamente in inganno. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che le menzogne attribuite alla venditrice, con riferimento alle caratteristiche tecniche dei terminali forniti, potevano avere al più esercitato influenza soltanto sulle modalità della fornitura, senza incidere sulla validità del contratto, e perciò potevano essere, semmai, causa di risarcimento dell'eventuale danno patito).
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 24 maggio 2018, n. 13034

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volonta') - Dolo - In genere dolo omissivo - Configurabilità - Condizioni - Contegno del 'deceptor' - Rilevanza - Reticenza - Sufficienza - Esclusione - Limiti - Fattispecie
Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito; pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella fase delle trattative, sulla possibilità di un imminente recesso della banca conduttrice dei locali oggetto del contratto potesse configurare una ipotesi di dolo omissivo, ritenendo dirimente la circostanza che nel contratto di locazione tra la venditrice e la banca, conosciuto dall'acquirente, era prevista la facoltà di recesso "ad nutum" del conduttore e che, perciò, quel reddito locativo non era, né poteva essere considerato, sicuro).
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 6 2, Ordinanza dell'8 maggio 2018, n. 11009

Contratti in genere – Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) – Dolo - In genere - Requisiti - Generica influenza psicologica - Sufficienza - Esclusione - Artifici, raggiri o menzogne - Necessità
A norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima.
• Corte di cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 23 giugno 2015, n. 12892