Comunitario e Internazionale

Annunci di riduzione di prezzo: i chiarimenti della Corte di Giustizia Ue

Commento a Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. VIII, Sen. 26 settembre 2024, n. 330/23

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di Angelo Molinaro*

Il 26 settembre u.s, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha pubblicato la tanto attesa sentenza sull’interpretazione delle nuove disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo, ossia, in estrema sintesi, di comunicazione degli sconti (ad esempio: “€ 100 – 20% oggi a € 80” oppure “Saldi” oppure “Offerte del Black Friday”).

Al riguardo, la direttiva (Ue) n. 2019/2161 c.d. “Omnibus” ha introdotto, nella direttiva 98/6/CE “in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori”, l’articolo 6-bis, che, per quanto qui interessa, prevede quanto segue: “1. Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione. 2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo.”

La norma in parola, recepita nell’ordinamento nazionale attraverso l’inserimento del nuovo articolo 17-bis nel Codice del consumo (il cui testo ricalca sostanzialmente la disposizione euro-unitaria), ha suscitato fin da subito un vivace confronto tra due opposti orientamenti interpretativi.

La prima linea interpretativa, più rigorosa, è quella espressa dalla Commissione europea nei suoi “Orientamenti sull’interpretazione e applicazione dell’articolo 6-bis della direttiva 98/6/CE” del dicembre 2021. Nella sostanza, gli sconti devono essere calcolati e proposti al pubblico considerando come prezzo di riferimento esclusivamente quello più basso praticato dal venditore interessato negli ultimi 30 giorni prima dell’avvio della promozione (e, quindi, “qualunque riduzione percentuale indicata deve essere basata” su detto prezzo precedente). Secondo la Commissione europea, è possibile anche indicare altri prezzi di riferimento, ma questi devono essere inseriti in aggiunta a quello più basso degli ultimi 30 giorni, proposti in maniera tale che sia immediatamente chiara la loro natura di informazioni ulteriori rispetto a quella prevista dalla norma e con una veste grafica insuscettibile di ingenerare alcuna confusione in merito alla convenienza economica dell’offerta. Le associazioni dei consumatori hanno generalmente condiviso la posizione della Commissione europea.

Molte imprese, anche tramite le loro associazioni, hanno espresso una posizione diametralmente opposta, ossia quella secondo la quale i venditori sono tenuti solo a informare i consumatori in merito al prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni, ma non a incentrare sullo stesso gli sconti.

In questo scenario, è sorta una controversia davanti alle competenti corte tedesche tra un’associazione dei consumatori e una nota catena dei supermercati, che aveva diffuso un volantino in cui gli sconti di prezzo proposti per determinate banane e ananas erano calcolati prendendo a riferimento i prezzi praticati nel periodo immediatamente precedente all’avvio dell’iniziativa (€ 1,69 per le banane e per gli ananas). Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era indicato in calce al messaggio quale integrazione informativa (ossia, € 1,29 per le banane e € 1,39 per gli ananas).

Il Tribunale regionale di Düsseldorf ha deciso di chiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di fornire un chiarimento sull’applicazione dell’articolo 6-bis, ritenendo che lo stesso imponga di fornire al consumatore l’informazione su quale sia stato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ma non specifichi le modalità con cui tale informazione deve essere fornita (in pratica, ritenendo potenzialmente lecita la condotta di Aldi).

Ebbene, la Corte di Giustizia ha assunto un approccio restrittivo, statuendo che la riduzione di prezzo“annunciata in una pubblicità deve essere calcolata sulla base del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni”.

Partendo dal presupposto che la disposizione in commento ha lo scopo di rendere quanto più chiaro possibile ai consumatori il reale vantaggio economico che possono conseguire aderendo a un’offerta, la Corte adita ha affermato che tale risultato è perseguibile solo se le riduzioni di prezzo hanno come base effettiva il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. La semplice menzione di detto prezzo, quale elemento accessorio, non consente ai consumatori di comprendere immediatamente e chiaramente la convenienza dello sconto/promozione.

Nello specifico, secondo la Corte di Giustizia: “un’interpretazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/6 nel senso che sarebbe sufficiente, in un annuncio pubblicitario relativo a una riduzione di prezzo, menzionare il ”prezzo precedente”, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, a titolo meramente informativo, senza che tale riduzione sia effettivamente determinata sulla base di tale prezzo, consentirebbe ai professionisti [….] di indurre in errore i consumatori pubblicizzando riduzioni di prezzo che non sono effettive, in contrasto con l’obiettivo stesso dell’articolo 6 bis.“.

Gli sconti e le promozioni di prezzo devono, quindi, essere calcolati e proposti al pubblico, costituendo ilcuore del claim, sulla base del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Peraltro, la Corte ha aggiunto il seguente inciso, che, se preso letteralmente, è suscettibile di limitare fortemente le campagne promozionali delle imprese: “Ne consegue che il prezzo di vendita di un prodotto presentato in una pubblicità come un prezzo ridotto non può essere in realtà uguale o addirittura superiore a tale “prezzo precedente”.

Il giudizio in commento è molto netto e rigoroso; non consente, però, di superare ogni dubbio sull’applicazione dell’articolo 6-bis (17-bis del Codice del consumo), che, quindi, darà adito probabilmente a nuovi giudizi.

Ricordiamo che, in Italia, la norma in parola non trova applicazione con riferimento alla vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili e assimilati agli stessi, ai prezzi lancio, alle vendite sottocosto e alle vendite di servizi.

In ogni caso, infine, l’articolo 6-bis (17-bis) non si applica a tecniche di promozione diverse dagli sconti, come le c.d. “offerte vincolate” (3x2; sconto del 10% sui primi 10 prodotti acquistati; buono sconto per acquisti successivi) o i claim basati su convenienza di prezzo, ma non incentrati su sconti (“prezzi migliori/prezzi più bassi)”.

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*A cura di Angelo Molinaro, Counsel, Head of Retail & Consumer, Osborne Clarke

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