Penale

Antiriciclaggio, sanzioni aggravate al via da oggi ma c’è il «favor rei»

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di Valerio Vallefuoco

Da oggi, 4 luglio, è in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che attua la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il decreto era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.140 del 19 giugno.

Le sanzioni

Il decreto legislativo 90/2017, scandisce i tempi per l’emanazione delle disposizioni attuative. Così se alcune delle nuove prescrizioni, come quelle sanzionatorie, sono destinate a entrare in vigore da subito facendo salvo il principio del favor rei esteso eccezionalmente dal nuovo decreto dal settore penale anche a quello delle sanzioni amministrative, altre richiedono tempi tecnici di adeguamento. Sul fronte delle sanzioni

L’attuazione

Secondo le disposizioni finali del provvedimento le norme emanate dalle autorità di vigilanza di settore, in base a norme abrogate o sostituite per effetto del nuovo decreto, continueranno a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. Ciò dovrebbe garantire un margine di tempo sufficientemente ampio per “metabolizzare” le novità e passare alla fase operativa di implementazione del nuovo progetto normativo.

Le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione avranno, invece, 12 mesi di tempo, dall’entrata in vigore del decreto, per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati dovranno adottare controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto a dimensioni e natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica di politiche, controlli e procedure.

Entro il medesimo termine, il Mef dovrà emanare, di concerto con il Mise, un decreto per individuare i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese e a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati. I concessionari di gioco, nel giro di 12 mesi, dovranno adottare gli adeguamenti tecnologici dei propri processi per dare attuazione alle nuove norme. Stessa scadenza per il Mef, che dovrà emanare un decreto con le modalità tecniche per l’alimentazione e consultazione del Registro dei soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. L’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), avrà poi tre mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto ministeriale per avviare la gestione del Registro. Gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di servizi di rimessa di denaro, riscontrino in capo all’ordinante l’assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle normative in materia, entro 12 ore dal compimento dell’operazione, ne daranno notizia al Questore del luogo in cui l’operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all’identità dell’ordinante e dell’operazione eseguita.

Le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria entreranno in vigore in concomitanza con l’avvio dell’operatività dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

Il coordinamento

Dall’entrata in vigore delle nuove norme antiriciclaggio gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 231/2007, abrogate o sostituite dal decreto correttivo, saranno abrogati. Infine, i rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del nuovo decreto antiriciclaggio si dovranno intendere effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della riforma.

Decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90

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