Civile

Apertura con inferriata che impedisce la visione globale sul fondo altrui è luce e non veduta

Con l'ordinanza n. 23952 del 29 ottobre 2020 la Suprema corte ribadisce che c'è veduta se oltre al requisito della inspectio sussiste anche quello della prospectio

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di Mario Piselli


In tema di luci e vedute, con l'ordinanza n. 23952 del 29 ottobre 2020 la Suprema corte di cassazione ribadisce un criterio più volte reiterato e cioè che, affinché sussista una veduta è necessario che, oltre al requisito della inspectio, sussista anche quello della prospectio sul fondo del vicino, per cui l'apertura deve consentire non solo di vedere e guardare frontalmente ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare anche obliquamente e lateralmente cosicché il fondo del vicino sia oggetto di una visione mobile e globale senza dover far ricorso a mezzi artificiali.

Questione necessariamente collegata è quella della presenza sull'apertura di eventuali inferriate. E' stato ribadito, infatti, che un'apertura munita d'inferriata può essere considerata come veduta, e non come luce, soltanto se permette di affacciarsi e di guardare, come nel caso in cui le maglie siano così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione oppure nel caso in cui l'inferriata sia distaccata dal muro tanto da consentire di sporgere il capo oltre il muro. Per contro, come già affermato nella sentenza n. 233/11, l'apertura munita di inferriata si configura come luce se non consente la prospectio nel fondo vicino per una persona di normale conformazione.

Detti principi sono stati affermati in una vicenda che ha visto una parte lamentarsi del fatto che un vicino, nel corso dei lavori di ristrutturazione, abbia modificato una luce preesistente trasformandola in veduta. Mentre il primo giudice riconosceva la trasformazione e invitava la parte convenuta ad apporre sull'apertura un'idonea grata, quello del gravame, pur ammettendo che l'apertura era una vera e propria veduta, dichiarava la legittimità dell'apertura in considerazione del fatto che, in passato, al suo posto vi era addirittura una porta finestra dalla quale era possibile transitare e che, inoltre, la grata non avrebbe alterato la facoltà di veduta.

La Cassazione è stata, invece, di diverso avviso, osservando che un'apertura munita di inferriata, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio, in modo da impedire l'esercizio della visione mobile e globale sul fondo altrui deve essere qualificata come luce.

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