Aperture sulle sanzioni per favorire il ricorso al giudizio abbreviato
Il procedimento ordinario dovrebbe essere riservato ai giudizi più complessi
È auspicabile che, anche grazie alla riforma Cartabia, il giudizio abbreviato si lasci definitivamente alle spalle la sua struttura originaria, che lo rende tutt’oggi privo di particolare attrattiva, se la strategia difensiva non sia principalmente basata sul contenimento della pena. Quando, nel 1989, il legislatore introdusse il processo penale accusatorio – la cui caratteristica principale è la formazione dialettica della prova, nel contraddittorio tra le parti – l’abbreviato era un patteggiamento sul rito, la cui concessione era subordinata al consenso del pubblico ministero e non prevedeva il diritto per la difesa di chiedere un condizionamento probatorio.
L’unico beneficio era lo sconto di un terzo della pena che il giudice era obbligato a riconoscere.
Con una serie di nutriti interventi, il legislatore e la Corte costituzionale hanno progressivamente aumentato i diritti difensivi, eliminando il consenso del pubblico ministero e prevedendo la possibilità di integrazioni probatorie; ma il diritto alla prova della difesa è rimasto soggetto a un rigido criterio di ammissibilità. Basta pensare che per ascoltare pochi testimoni, oppure un consulente tecnico, è necessario celebrare il dibattimento. Soprattutto nei processi di semplice e media difficoltà, queste caratteristiche hanno impedito al rito abbreviato di espandere i suoi effetti positivi per la riduzione dei tempi processuali. È un serio problema, perché sono il numero preponderante delle cause complessivamente pendenti, mentre un sistema accusatorio ha successo solo se i riti alternativi sono appetibili ed efficaci, in modo da riservare il dibattimento a un numero circoscritto di casi.
Ora la riforma punta a eliminare questi limiti, ponendo le condizioni perché aumenti il numero dei procedimenti definiti con giudizio abbreviato condizionato; aumento che potrebbe essere ulteriormente agevolato dalle nuove disposizioni che intervengono sul sistema sanzionatorio. Si allargano infatti le maglie della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, dando rilevanza anche alla condotta successiva al reato, e viene previsto un ampio catalogo di pene alternative al carcere, secondo un criterio di effettiva proporzionalità, che attribuisce al giudice dell’abbreviato la possibilità di comminarle in aggiunta al doppio sconto di pena.
Rimane una preclusione: il giudizio abbreviato, dopo la legge 33/2019, non è esperibile per i delitti puniti in astratto con l’ergastolo. Era auspicabile l’abrogazione del divieto, in modo da lasciare al giudice l’obbligo di valutare – in modo individualizzante – l’esistenza degli elementi per irrogare la pena perpetua, anche alla luce dell’esito di un’eventuale integrazione probatoria.