Appalti, anche il consulente esterno della Pa si deve astenere se è in conflitto d'interessi
Se il consulente della stazione appaltante ha interessi personali o professionali, legati a una delle società in gara, questa andrebbe esclusa se non si è astenuto per conflitto d'interessi. Così, infatti, il Tar Pescara con la sentenza n. 21/2017 ha ordinato il subentro nell'aggiudicazione dell'appalto di servizi della ricorrente e la contestuale inefficacia del contratto già stipulato tra la società di trasporti abruzzese con l'iniziale aggiudicatario.
L'esclusione dalla gara - Nel caso di conflitto d'interessi se non è il consulente ad astenersi è la società partecipante alla gara a dover essere esclusa a norma dell'articolo 80 del Codice dei contratti. Infatti, spiega il Tar che l'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013), che impone l'astensione si applica anche a figure professionali esterne alla Pa quando assumono incarichi da un'amministrazione pubblica, poiché la loro prestazione di esperti - se viziata da interessi personali - va a incidere sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
Il conflitto d'interessi - Nel caso specifico il broker consulente della stazione appaltante - cui era stato assegnato l'incarico professionale di valutare e predisporre gli atti di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi dell'azienda di trasporti abruzzese - risultava legato alla società aggiudicataria per le cariche rivestite e per i rapporti personali con alcune persone appartenenti alla società stessa. Situazione che il Tar ha ritenuto più che sufficiente a dimostrare l'incompatibilità - ai fini dell'imparzialità- nella procedura del broker e della società in questione vista la reciproca cointeressanza. Una situazione perfettamente rientrante nel divieto di partecipazione - con conseguente obbligo di astenersi - alla procedura di gara di soggetti che rispetto ai risultati della selezione del soggetto idoneo a soddisfare i requisiti del bando sono in conflitto d'interessi (articolo 42 del Codice).
Tar Abruzzo – Sezione di Pescara – Sentenza 9 gennaio 2017 n. 21