Amministrativo

Appalti aperti a imprese con patrimonio negativo a causa del Covid

Lo chiarisce un parere del Consiglio di Stato su richiesta dell’Anticorruzione. L’apertura riguarda solo le aziendei cui dati di bilancio sono peggiorati per la pandemia

di Giovanni Negri

Effetto Covid anche sugli appalti. Il Consiglio di Stato, con parere del 4 maggio, ha infatti aperto alla possibilità di partecipazione a gare pubbliche anche per le imprese con patrimonio netto negativo, a patto che siano stati eventi riconducibili all’emergenza sanitaria a determinare il deficit patrimoniale. A sollecitare un intervento chiarificatore era stata l’Anac.

Il Consiglio di Stato, in una puntigliosa ricostruzione del quadro normativo, ricorda che analogamente a quanto previsto dall’articolo 182 sexies della legge fallimentare per le imprese ammesse al procedimento di concordato preventivo, la provvisoria sospensione del meccanismo di riallineamento coattivo del valore del capitale nominale all’effettiva consistenza del patrimonio sociale rientra tra gli strumenti individuati dal legislatore per contrastare le crisi di liquidità in cui sono precipitate le società di capitali e cooperative per effetto dell’emergenza sanitaria.

In questo contesto, innanzitutto il parere osserva che la disciplina emergenziale del 2020 ha l’obiettivo di permettere alle imprese che si trovano in difficoltà non per motivi strutturali, ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, come la pandemia da Covid 19, di proseguire l’attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile. In questo quadro, dunque, tra le due possibili soluzioni ermeneutiche rispetto al rilascio dell’attestazione di qualificazione da parte di Anac, deve essere preferita quella più coerente con lo scopo della legge e, dunque, quella che favorisce maggiormente la prosecuzione dell’attività dell’impresa.

Inoltre, prosegue la riflessione del Consiglio di Stato, va ricordato che la disciplina emergenziale stabilisce che, quando la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale è imputabile alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente presi in considerazione, lo scioglimento automatico della società è in ogni caso impossibile, senza che ci sia necessità di approvare in sede assembleare la reintegrazione del valore dei conferimenti o la trasformazione dello schema societario.

«Se dunque - sottolinea il parere -, il legislatore dell’emergenza ha previsto la “sopravvivenza” della società senza imporre tutte quelle attività che ordinariamente sono stabilite dal codice civile, in via di principio non v’è ragione di escludere che queste società, munendosi di attestato Soa, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica».

E ancora, pur riconoscendo che la partecipazione delle imprese a gare di appalto non si inserisce in uno specifico piano di risanamento della crisi di liquidità, a differenza del concordato in continuità, tuttavia il Consiglio di Stato valorizza il fatto che il Pnrr ha ritenuto di poter riavviare l’economia del Paese anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici. Se si impedisse la possibilità alle imprese in condizioni di squilibrio economico, per cause di natura non strutturale ma contingente, la partecipazione alle gare di appalto, molto probabilmente non si realizzerebbe l’obiettivo desiderato e lo squilibrio potrebbe non essere superato dalla società con conseguente crisi e ripercussioni negative anche sui livelli occupazionali.

Infine, si avverte che la deroga non può essere concessa indistintamente, ma soltanto a quelle imprese i cui dati di bilancio sono peggiorati in maniera significativa per gli eventi legati a covid.

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