Comunitario e Internazionale

Appalti: legittimo negare al concorrente escluso l'interesse ad agire per chiedere la riedizione della gara

Neanche dopo l'acquisto della certificazione mancante e la perdita dei requisiti da parte dell'aggiudicatario scatta l'autotutela

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di Paola Rossi

La Corte Ue - nel risolvere un caso italiano - ha affermato che il diritto dell'Unione non vieta che una normativa nazionale possa precludere a un operatore, escluso in via definitiva dalla partecipazione a una gara d'appalto pubblico per difetto delle condizioni di partecipazione, la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto dell'amministrazione di annullare in autotutela l'aggiudicazione, una volta che la stessa è divenuta definitiva. Il ricorrente escluso aveva domandato la riedizione della gara, dopo che gli aggiudicatari avevano perso essi stessi i requisiti per essere stati oggetto di un provvedimento dell'Antitrust che ne sanzionava il comportamento anticoncorrenziale sullo specifico mercato.

Con la sentenza sulla causa C-53/22 la Cgue ha chiarito il dubbio del giudice italiano di fronte alla domanda di riedizione della gara dopo che il ricorrente aveva acquisito il requisisto mancante per ottenere l'appalto e i relativi aggiudicatari avevano perso la condizione per partecipare, a seguito dell'intervento dell'Antitrust.

La vicenda
Con decisione del 18 dicembre 2018, è stata bandita una procedura di appalto pubblico per fornire il servizio di salvataggio in elicottero agli enti del servizio sanitario regionale della Regione Lombardia e della Regione Liguria. Il bando di gara richiedeva agli offerenti, come prova della loro capacità tecnica e professionale, il possesso di una certificazione particolare. Una delle società è stata esclusa dalla gara d'appalto in quanto non disponeva della certificazione particolare. La decisione di esclusione è stata confermata in via definitiva in sede giurisdizionale.
Successivamente all'aggiudicazione, le due società aggiudicatarie sono state sanzionate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gravi condotte anticoncorrenziali, mentre l'altra società prima esclusa aveva poi acquisito la certificazione mancante.
Alla luce di queste sopravvenienze la società esclusa in via definitiva aveva chiesto alla stazione appaltante di annullare in autotutela l'aggiudicazione e di bandire nuovamente la gara, ottenendo una risposta negativa. Infine, contro tale rifiuto la società presentava ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia al fine di ottenere la riedizione della gara.
Ma secondo la normativa e la giurisprudenza italiane l'istante difettava dell'interesse ad agire, essendo un offerente definitivamente escluso dalla procedura.

Il rinvio pregiudiziale
Tuttavia il giudice italiano, dubitando della correttezza di tale soluzione, si è rivolto alla Corte di Giustizia per comprendere se, alla luce delle regole sulla concorrenza del diritto Ue, la legge italiana fosse legittima.

Con la sua decisione la Cgue conferma che in linea di principio è corretto che un offerente, definitivamente escluso da una procedura d'appalto, non possa presentare ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto.
Infatti, la Corte sottolinea che è il carattere non ancora definitivo della decisione di esclusione ad attribuire l'interesse ad agire di un offerente contro l'aggiudicazione.

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