Rassegne di Giurisprudenza

Appalti pubblici, l'affidamento diretto senza gara esclude la turbata libertà di scelta del contraente

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Appalti pubblici - Affidamento diretto - Appalto sotto soglia comunitaria - Turbata libertà di scelta del contraente - Art. 353 bis cod. pen. - Assenza di gara - Inconfigurabilità

Va esclusa la configurabilità di turbata libertà di scelta del contraente in caso di affidamento dell’esecuzione dell’appalto sia avvenuto in assenza di gara, secondo lo schema dell’affidamento sotto soglia comunitaria ex D.L. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri) in quanto la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art.353 bis cod. pen.  deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione.

• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 1 marzo 2022, n. 7264

Appalti pubblici - Affidamento diretto - Reato di turbata libertà di scelta del contraente - Art. 353 bis cod. pen. - Configurabilità e inconfigurabilità

In caso di affidamento diretto, il delitto di cui all’art. 353 bis cod. pen.: a) è configurabile quando la trattativa privata, al di là del nomen juris, prevede, nell’ambito del procedimento amministrativo, una gara sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale; b) non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolata da ogni schema concorsuale; c) non è configurabile quando la decisione di procedere all’affidamento diretto è essa stessa il risultato condotte perturbatrici volte a evitare la gara.

Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5536

 

Reati contro la pubblica amministrazione - Appalto pubblico - Turbata libertà degli incanti - Configurabilità del reato - Gara informale - Sussistenza - Condizioni - Necessità della previa indicazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte.

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione procede all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalità, a condizione che siano previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte; ne consegue che deve escludersi la configurabilità di una gara allorché, nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati.

• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 1 marzo 2018, n. 9385